Introduzione
Governo, imprese e sindacati si sono mossi insieme per provare a gestire l’emergenza caldo sui luoghi di lavoro: ieri, 2 luglio, è stato firmato il protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro, che dovrà adesso essere recepito con decreto. Dagli ammortizzatori sociali in caso di riduzione di orario di lavoro agli obblighi del datore, ecco cosa prevede.
Quello che devi sapere
Protocollo contro il caldo, gli obblighi del datore di lavoro
Al fine di attivare "tempestivamente tutte le misure di prevenzione e protezione in caso di eventi climatici avversi legati al caldo, il datore di lavoro si deve avvalere del bollettino ufficiale di previsione e allarme riferita alla propria città (sito di riferimento: www.salute.gov/caldo) ovvero di altri strumenti idonei, effettuando un costante monitoraggio preventivo delle condizioni meteorologiche", si legge nel protocollo, come scrive Adnkronos, che ha visionato il testo.
Per approfondire: Ondata di caldo record, le ordinanze delle regioni per proteggere i lavoratori
Decretazione specifica per Cassa Integrazione emergenziale
Inoltre, "a fronte delle disposizioni previste dalla decretazione specifica, in particolare sulla regolazione degli ammortizzatori sociali, utilizzabili per le suddette emergenze e nei termini previsti per i diversi settori produttivi (Cigo, Cisoa), si demandando ai provvedimenti delle Amministrazioni coinvolte (Inl, Inail, MdS) per quanto concerne le regole generali di tutela della salute e sicurezza, emessi espressamente per la gestione delle emergenze, il presente protocollo promuove le buone pratiche al fine di scongiurare infortuni e malattie professionali, come anche eventi e condizioni di malessere, connessi alle emergenze climatiche".
Obiettivo: “Garantire attività produttive e sicurezza”
"L'obiettivo prioritario è coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative", si precisa.
Formazione, prevenzione, intervento
È in questo senso che "particolare attenzione viene posta, ad esempio, agli strumenti dell'informazione, della formazione, della prevenzione, della corretta attuazione della sorveglianza sanitaria e della valutazione dei rischi, al fine di determinare misure adeguate di tutela". Si prevedono poi percorsi di intervento e misure condivise, valide anche nel caso di presenza di studenti in alternanza scuola lavoro o nelle altre forme di istruzione e formazione e di tutti i lavoratori e di tutte le lavoratrici.
Dagli indumenti ai turni di lavoro
Ecco dunque una delle parti più importanti del protocollo, quella sui possibili temi di intervento, che menziona anche l’abbigliamento e gli indumenti dei lavoratori e la riorganizzazione dei turni e degli orari di lavoro.
Ammortizzatori sociali nei casi di sospensione orario di lavoro
Ecco quindi che le parti sottoscrittrici del presente Protocollo quadro richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di recepirlo formalmente con l'impegno di supportarne l'efficacia adottando tutte le misure necessarie: per assicurare ai lavoratori e alle lavoratrici i necessari interventi di tutela (ad esempio, quelli legati all'ampio ed automatico ricorso agli ammortizzatori sociali in tutte le ipotesi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, anche in caso di lavoro stagionale). In particolare, lo scomputo dei periodi previsti dalla disciplina degli ammortizzatori sociali ordinari per eventi oggettivamente non evitabili dal limite massimo di durata della cassa integrazione stessa.
I criteri di premialità per le imprese aderenti
Si legge inoltre che, in relazione all'adozione degli accordi attuativi del presente Protocollo quadro in sede di categoria, territorio o azienda, “potranno essere previsti criteri di premialità per le imprese aderenti, riconosciuti dall'Inail in relazione agli strumenti di incentivazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla normativa di riferimento, senza che questo comporti incrementi della spesa pubblica”. Le parti “auspicano che gli eventuali provvedimenti adottati in sede locale tengano conto delle indicazioni eventualmente adottate in attuazione del presente Protocollo quadro". Nell'ambito della verifica dell'applicazione dell'attuazione delle indicazioni previste nel presente protocollo le Parti si incontreranno periodicamente e comunque entro sei mesi dalla sua sottoscrizione.
Per approfondire: Il mondo nella morsa del caldo nel video timelapse della Nasa