Scuola, recupero anno 2013 docenti: per Cassazione valido a fini giuridici, non economici

Cronaca
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In sostanza viene stabilito che il 2013 può essere considerato a tutti gli effetti come anzianità di servizio (ad esempio ai fini della mobilità, dell’anzianità previdenziale, ecc.), ma non dà diritto a ottenere gli scatti di stipendio bloccati per effetto di misure di carattere economico

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È arrivata la pronuncia della Corte di Cassazione Sezione Lavoro che con la sentenza n. 14527 del 21 maggio 2025, ha messo fine al contenzioso sul riconoscimento del 2013 ai fini degli scatti di anzianità del personale scolastico. I giudici hanno chiarito che, pur potendo essere considerato valido solo sotto il profilo giuridico (ad esempio per la mobilità o la pensione), l’anno 2013 non dà diritto ad alcun effetto economico, salvo futura previsione contrattuale finanziata da appositi fondi.

La decisione

In sostanza viene stabilito che il 2013 può essere considerato a tutti gli effetti come anzianità di servizio (ad esempio ai fini della mobilità, dell’anzianità previdenziale, ecc.), ma non dà diritto a ottenere gli scatti di stipendio bloccati per effetto di misure di carattere economico. A meno che, dicono i giudici, non siano destinate a tal fine specifiche risorse, che possano consentire di disciplinare in sede contrattuale il recupero dell’effetto economico.

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