Introduzione
La riforma costituzionale della giustizia, voluta fortemente dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro Carlo Nordio, prevede di separare in modo definitivo giudici e magistrati, impendendo il passaggio, come avviene oggi, e istituendo due Csm separati, entrambi presieduti dal Capo dello Stato.
All’interno dei due nuovi Consigli superiori della magistratura i membri sia laici che togati verrebbero scelti per sorteggio così come 12 dei 15 componenti dell’Alta Corte disciplinare, a cui se ne aggiungerebbero tre di nomina presidenziale.
Quello che devi sapere
LE NOVITÀ
- Separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, due Csm entrambi presieduti dal Capo dello Stato e un’Alta Corte disciplinare: questi sono solo alcuni dei punti presenti all’interno della riforma costituzionale della giustizia che porta la firma della premier Giorgia Meloni e del Guardasigilli Carlo Nordio
Per approfondire: Giustizia, via libera in Cdm a separazione carriere. Meloni: "Riforma non è punitiva"
MAGISTRATURA REQUIRENTE VS GIUDICANTE
- Ma qual è la differenza tra magistratura giudicante e magistratura requirente? La funzione requirente è esercitata dai magistrati che svolgono attività di pubblico ministero e hanno il compito di esprimere richieste o pareri in vista della decisione degli organi giudicanti. Storia diversa, invece, per la funzione giudicante, svolta dagli organi giudiziari: ad esercitarla sono i giudici a cui è attribuito il compito di decidere le controversie o di pronunciarsi sugli affari di loro competenza
COME FUNZIONA OGGI
- Attualmente, i magistrati possono cambiare ruolo, passando dal ruolo di pm a quello di giudici, solo una volta e solo nei primi dieci anni di carriera. La pratica sembra essere però non molto frequente: il 74% non lo avrebbe mai fatto. Se il progetto di riforma costituzionale del governo dovesse andare in porto, le due sfere verrebbero staccate l'una dall'altra
LA RIFORMA: ARTICOLO 1
- Il progetto di riforma, diviso per articoli, prevede all’articolo 1 di intervenire sui poteri e le prerogative del Presidente della Repubblica, che è anche presidente del Csm: se la riforma costituzionale dovesse andare in porto il capo dello Stato presiederebbe il Consiglio superiore della magistratura in formato “giudicante” e “requirente”
LA RIFORMA: ARTICOLO 2
- Uno degli articoli più importanti del progetto di riforma costituzionale della Giustizia è l'articolo 2, il vero e proprio cuore della riforma che prevede espressamente "distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti”
LA RIFORMA: ARTICOLO 3
- L’articolo 3 è il più corposo: prevede infatti la modifica dell’articolo 104 della Costituzione, che riguarda la composizione e le modalità di nomina dei componenti del Csm giudicante e di quello requirente. Il provvedimento prevede che entrambi siano presieduti dal Capo dello Stato, restino in carica 4 anni e abbiano tra i componenti, rispettivamente, il primo presidente della Cassazione e il procuratore generale
- Gli altri membri, invece, proverrebbero da un sorteggio "temperato", in cui un terzo verrebbero estratti a sorte da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione. I restanti due terzi, invece, verrebbero estratti tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge
LA RIFORMA: ARTICOLO 4
- L’articolo 4 fissa le attribuzioni dei due Csm, di cui restano le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
- La novità, però, è l’Alta corte disciplinare composta da quindici giudici: tre di nomina presidenziale, tre estratti a sorte da un elenco predisposto dal Parlamento e sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte
LA RIFORMA: ARTICOLO 5
- L’articolo 5 modifica la norma 106 della Costituzione: su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, “magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni”
LA RIFORMA: ARTICOLI 6, 7 E 8
- Gli articoli 6 e 7 apportano modifiche di drafting alla Costituzione che derivano dall’istituzione dei due distinti Csm. Infine, l’articolo 8 prevede le disposizioni transitorie: le nuove disposizioni sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare “sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore”
IL PERCORSO DELLA RIFORMA
- I tempi di approvazione della riforma non saranno brevi: l'iter legislativo prevede infatti che la riforma debba essere approvata da entrambe le camere del Parlamento in due deliberazioni successive, con un intervallo di almeno tre mesi. Alla seconda votazione la legge deve essere approvata con una maggioranza dei due terzi: in caso contrario, si andrà al referendum
IL PARERE DELL’ANM
- Un parere molto duro sulla riforma è arrivato dall’Associazione nazionale Magistrati: “La logica di fondo del disegno di legge sulla separazione delle carriere e l'istituzione dell'Alta corte si rintraccia in una volontà punitiva nei confronti della magistratura ordinaria, responsabile per l'esercizio indipendente delle sue funzioni di controllo di legalità. Gli aspetti allarmanti delle bozze del disegno di legge sono molteplici, leggiamo una riforma ambigua che crea un quadro disarmante", ha dichiarato la Giunta esecutiva centrale dell'Anm
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