Caso Balocco-Ferragni, qual è la differenza tra frode e truffa aggravata: cosa si rischia
La procura di Milano modifica l'ipotesi accusatoria nell'inchiesta sul pandoro "griffato", che vede l'influencer indagata insieme alla presidente dell'azienda dolciaria. Ecco cosa cambia tra i due reati in base al Codice penale e quali sono le possibili pene
- Non più frode in commercio, ma truffa (aggravata). È cambiata l'ipotesi di reato nei confronti di Chiara Ferragni, indagata dalla procura di Milano per il caso del pandoro "griffato" prodotto dalla Balocco. Con l'influencer è finita nel registro degli indagati anche Alessandra Balocco, amministratore delegato e presidente dell'azienda piemontese
- A modificare in modo sostanziale lo scenario investigativo è stata una relazione della Guardia di finanza, che ha analizzato la documentazione del procedimento svoltosi davanti all'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, che ha contestato alle due società di Chiara Ferragni e a Balocco un comportamento "scorretto", ossia pubblicità ingannevole in materia di beneficenza. La stessa Autorità aveva quindi sanzionato l'influencer per oltre 1 milione di euro
- In particolare, nella loro informativa le Fiamme Gialle hanno valorizzato alcune email agli atti dell'incartamento dell'Autorità. Email che gli staff della influencer e dell'azienda si sono scambiati già a partire dal settembre 2021, nelle quali "si dà conto della definizione comune dei contenuti" da pubblicare
- Due mesi dopo è stato siglato il contratto tra Chiara Ferragni e Balocco, da cui emergerebbe la consapevolezza - si legge nel provvedimento del Garante - che la donazione (pari a 50mila euro) all'ospedale Regina Margherita era avvenuta a maggio e "non era legata alla vendita del prodotto" pubblicizzato tramite i social dall'influencer per un cachet di un milione di euro
- Questa corrispondenza, insieme ad altri elementi, ha portato a contestare la truffa aggravata dalla "minorata difesa del consumatore". Secondo l'accusa, sarebbe stato invitato ad acquistare, attraverso le piattaforme web, il dolce a prezzo maggiorato, lasciando intendere che il ricavato avrebbe sostenuto una struttura sanitaria che cura bambini gravemente malati
- La truffa, anche quella aggravata, viene disciplinata dall'articolo 640 del Codice penale, che recita: "Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032". Qualora vengano contestate delle aggravanti, come in questo caso, "la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549"
- Come spiega l'articolo 640 del Codice penale, tra le circostanze che rendono più grave il reato di truffa c'è anche quella di "avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa". Si tratta, in sostanza, di una situazione di "minorata difesa" della vittima
- Secondo una costante giurisprudenza della Cassazione, la "minorata difesa" viene contestata quando la presunta truffa sia stata messa a segno online, perché "la distanza tra il luogo dove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui invece si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo e di sottrarsi alle conseguenze della propria condotta"
- La frode in commercio, che era l'iniziale ipotesi accusatoria, consiste invece nella consegna all'acquirente di un bene diverso da quello pattuito. Come si legge infatti nell'articolo 515 del Codice penale, "chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale (...) consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, (....) diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito (...) con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065"
- Esiste inoltre una differenza non solo tra frode e truffa, ma anche tra truffa "semplice" e aggravata. La prima è infatti punibile a querela della persona offesa (in sostanza, è necessario depositare una querela per chiedere che il presunto colpevole venga punito); la seconda è procedibile d'ufficio (in altre parole, non serve la querela)