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Cassazione: obbligatorio segnalare autovelox su auto dei vigili o la multa viene annullata

Cronaca
©Ansa

Lo ha stabilito la Suprema Corte respingendo un ricorso del Comune di Feltre contro un automobilista che nel 2015 era stato multato dalla polizia locale con uno 'Scout speed', dispositivo mobile per rilevare la velocità. Da oggi anche questi dispostivi dovranno essere segnalati da una scritta luminosa ben visibile

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Tutti i dispositivi per il controllo della velocità devono essere segnalati al guidatore. E, da oggi, dovrà esserlo anche il cosiddetto 'Scout speed', l’autovelox mobile montato sulle auto dei vigili urbani. Pena l’annullamento della multa. A stabilirlo è la Cassazione con una ordinanza della Seconda sezione civile, avvertendo che i dispositivi dovranno essere segnalati agli automobilisti da una scritta luminosa ben visibile.

Il caso: il Comune di Feltre e l’automobilista

La decisione nasce da un ricorso alla Suprema Corte del Comune di Feltre, che ha protestato contro l'annullamento di una multa nei confronti di un automobilista. Nel dicembre del 2015 l’uomo stava percorrendo a 85 km/h un tratto stradale dove non bisognava superare i 70 km/h. A multarlo, una pattuglia della polizia locale in auto civile che aveva installato a bordo lo 'Scout speed'. L’automobilista aveva fatto ricorso e, sia il giudice di pace di Belluno sia il Tribunale, gli avevano dato ragione, stabilendo che Codice della Strada prevede l'obbligo di segnalazione delle postazioni di controllo della velocità e che tale obbligo si applica anche per le postazioni 'mobili'. Non importa che un decreto ministeriale le abbia esonerate dall'esporre la scritta luminosa: per i giudici il Codice della strada prevale sui decreti ministeriali. La Cassazione ha convalidato la decisione, respingendo il ricorso del Comune e dando ragione all’automobilista.

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La sentenza

In particolare, la Cassazione ricorda che l'art. 142 del Codice della Strada stabilisce che "le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi". Il decreto ministeriale del 2017, però, dispone che "nessuna preventiva segnalazione è prevista per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità anche ad inseguimento". Ma, spiegano gli ermellini, quanto previsto dal Codice della Strada, "in quanto legge ordinaria dello Stato - sottolinea la Cassazione - è fonte di rango superiore e non può essere derogata da una di rango inferiore e secondario come quella emanata con il decreto ministeriale”. Quindi, nel caso di manifesti un contrasto “tra le previsioni della legge e quelle del decreto ministeriale, è quest'ultimo che cede".

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