Consulta: mafioso che non parla non può essere punito

Cronaca

La Corte costituzionale ha pubblicato le motivazioni della sentenza con cui dichiara l'illegittimità dell'articolo 4 bis dell'Ordinamento penitenziario. I condannati per certi reati, tra cui quelli di stampo mafioso, non possono essere “puniti” perché non collaborano

Un detenuto per un reato di mafia o terrorismo può essere "premiato" se collabora con la giustizia, ma non gli possono essere negati i benefici riconosciuti a tutti se sceglie di non collaborare. In questo caso, la presunzione di pericolosità resta, ma non in modo assoluto perché può essere superata se il magistrato di sorveglianza ha acquisito elementi che escludono collegamenti ancora in essere tra la persona in questione e l'associazione criminale. A dirlo è la Consulta nelle motivazioni della sentenza 253 depositata oggi, con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 bis, primo comma, dell'Ordinamento penitenziario, derivante dal contrasto con i principi di ragionevolezza e della funzione rieducativa della pena (articoli 3 e 27 della Costituzione).

Non basta la buona condotta

Tuttavia, spiega la Corte costituzionale, per accedere ai benefici penitenziari non basta la cosiddetta "buona condotta" o la mera partecipazione al percorso rieducativo, e tantomeno una semplice dichiarazione di dissociazione dall’associazione criminale. La presunzione di pericolosità può essere superata soltanto qualora vi siano elementi capaci di dimostrare l’effettivo venir meno del vincolo imposto dal sodalizio criminale. L'incostituzionalità della norma è stata estesa a tutti i reati compresi nel primo comma dell'articolo 4 bis, oltre a quelli di associazione mafiosa e di "contesto mafioso", anche puniti con pena diversa dall'ergastolo.

La questione della presunzione assoluta

Prima della dichiarazione di incostituzionalità, la disposizione censurata presumeva che la mancata collaborazione con la giustizia dimostrasse in modo inequivocabile la persistenza di rapporti con la criminalità organizzata. Questa presunzione era assoluta, nel senso che poteva essere superata soltanto dalla collaborazione stessa. Sulla base di questa disciplina, la richiesta del detenuto non collaborante di ottenere i benefici previsti dall'Ordinamento penitenziario (nella fattispecie, il permesso premio) non poteva mai essere valutata in concreto dal magistrato di sorveglianza, ma doveva essere dichiarata inammissibile. Ora la sentenza sottolinea che non è la presunzione in sé ma la sua assolutezza ad essere in contrasto con la Costituzione. Quindi non è irragionevole presumere che il condannato non collaborante non abbia rescisso i legami con l'organizzazione criminale di originaria appartenenza, ma lo è invece impedire che quella presunzione sia superata da elementi diversi dalla collaborazione.

La sentenza della Cassazione

Il 23 ottobre scorso, la Consulta aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario, “nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo”.

Il parere della Cedu

Una decisione arrivata dopo che la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva chiesto all’Italia di riformare la legge sull'ergastolo ostativo (COS'È), che impedisce appunto al condannato per mafia o per terrorismo di usufruire di benefici sulla pena se non collabora con la giustizia. Secondo i giudici di Strasburgo, infatti, "la non collaborazione" non implica necessariamente che il condannato non si sia pentito, che sia ancora in contatto con le organizzazioni criminali e che costituisca un pericolo, ma può dipendere da altri fattori, come la paura di mettere in pericolo la propria vita o quella dei propri cari.

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