Giudici accolgono ricorso, sospesa efficacia ordinanza Spirlì
(ANSA) - CATANZARO, 09 MAR - Scuole di ogni ordine e grado riaperte da domani in Calabria. Il Tar della Calabria, infatti, ha sospeso l'ordinanza emessa venerdì dal presidente ff della Regione Nino Spirlì che sospendeva la didattica in presenza in tutte le scuole (ad eccezione dei nidi nella fascia di età 0-3) con attivazione della Dad. Il Tar, che ha fissato l'udienza di merito per il 14 aprile, ha così accolto il ricorso presentato da un gruppo di genitori, docenti, presidi e associazioni di tutta la regione. Lo ha reso noto l'avv. Paolo Perrone che ha presentato il ricorso. (ANSA).
"La normativa statale contempla esclusivamente per le aree in zona rossa la sospensione delle attività scolastiche in presenza laddove la Calabria è collocata in zona gialla dal 29 gennaio scorso per la quale resta
confermata la didattica in presenza, oltre che, giova ricordarlo, gli esercizi commerciali (bar, ristoranti) e le attività produttive". E' uno dei passaggi del decreto con cui il presidente del Tar di Catanzaro Giancarlo Pennetti ha disposto la sospensione dell'ordinanza del presidente ff della Regione Calabria Nino Spirlì che prevedeva la sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Per il giudice la giustificazione del potere esercitato dal Presidente della Regione "avrebbe dovuto trovare fondamento in un quadro epidemiologico orientato nettamente verso un peggioramento dei parametri". Per il Presidente del Tar, invece, il verbale dell'Unità di crisi Covid della Regione del 5 marzo, "diversamente da quanto riportato nel provvedimento impugnato, al netto delle discussioni inerenti l'attuazione del piano vaccinale, non sembra riportare un vero confronto collegiale sulle questioni inerenti la chiusura delle scuole, trattate dal Presidente in apertura di seduta per indicarle quale 'luogo di grande assembramento e di potenziale contagio' e, nelle conclusioni finali, per chiedere la predisposizione di una ordinanza di chiusura delle stesse". Dallo stesso verbale, inoltre, "non si rinviene una specifica istruttoria volta a stabilire se, quali e quanti contagi abbiano in concreto interessato le scuole calabresi a prescindere dagli interventi sindacali posti in essere su base locale con sospensione delle attività in presenza 'in molti comuni' nonché quali siano stati gli effetti dei contenimenti rilevati dall'applicazione dei protocolli Covid della scuola (quarantena della classe con o senza propagazione dei contagi)". Il Tar rileva quindi che il trend di aumento dei contagi in Calabria "è al momento considerevolmente inferiore rispetto a quello nazionale mentre il fatto che in alcuni specifici territori (province di Vibo Valentia e Reggio Calabria) la proporzione di nuovi casi sia il doppio della media regionale (comunque sempre lontana dalla media nazionale), a tutto voler concedere potrebbe giustificare al più interventi mirati su comuni di quelle aree e non la chiusura dell'intero sistema di istruzione calabrese". In merito all'incremento di posti letto Covid e quelli di terapia intensiva occupati "resta comunque sotto la soglia di allerta rispetto al rischio saturazione" mentre "il coefficiente del 9,1% di prevalenza delle varianti alla data del 18/2/21, richiamato nell'atto impugnato, è, su scala nazionale, il più basso in assoluto" mentre "il report di monitoraggio dell'Iss richiamato nell'atto impugnato per via della classificazione complessiva di rischio 'moderata con alta probabilità di progressione' (peggiorativa rispetto a quella del report precedente) da solo non sembra poter giustificare l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente impugnata atteso che trattasi comunque di situazione comune a non poche altre regioni e che saranno a breve verificabili sul successivo report dell'Iss".
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