Incidente funivia del Mottarone, la Cassazione: “Perocchio e Nerini erano consapevoli”

Piemonte

C'è una "mole di convergenti emergenze istruttorie che attestano, per un verso che Enrico Perocchio, pienamente consapevole al pari di Luigi Nerini, del problema manifestatosi e della necessità che, in assenza di un radicale intervento di manutenzione, l'impianto funzionasse con il freno di emergenza disinserito”, affermano i giudici della suprema Corte nell'ambito del procedimento sul crollo dell'impianto nel quale, il 23 maggio 2021, hanno perso la vita 14 persone

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Enrico Perocchio, direttore della funivia del Mottarone e dipendente della Leitner, società della manutenzione dell'impianto crollato il 23 maggio 2021 provocando 14 morti, e Luigi Nerini, titolare della concessione della funivia, erano consapevoli “del problema manifestatosi e della necessità che, in assenza di un radicale intervento di manutenzione, l'impianto funzionasse con il freno di emergenza disinserito”, lo affermano i giudici della Corte di Cassazione nel verdetto 39091 depositato oggi (udienza del 15 aprile) tramite il quale viene ordinato al Riesame di vcalutare anche se "in vista della tutela delle persistenti esigenze cautelari" si possa applicare il solo divieto temporaneo ad esercitare la professione a Perocchio.

I giudici: “Perocchio e Nerini erano consapevoli”

C'è una "mole di convergenti emergenze istruttorie che attestano, per un verso che Enrico Perocchio, pienamente consapevole al pari di Luigi Nerini, del problema manifestatosi e della necessità che, in assenza di un radicale intervento di manutenzione, l'impianto funzionasse con il freno di emergenza disinserito, ha espressamente avallato questo incauto modus operandi e per l'altro che i tragici fatti del 23 maggio 2021 hanno interessato una realtà aziendale che aveva già fatto i conti, in passato, con il conflitto tra le esigenze della sicurezza e quelle di natura economica", affermano i giudici nel provvedimento. Per quanto ancora riguarda la decisione di apporre i 'forchettoni' alle funi per evitare che la funivia si fermasse per l'automatico azionarsi dell'azione frenante, la Cassazione sottolinea che "è conforme ai canoni di chiarezza e precisione", la costruzione "di una imputazione che si regge sul postulato secondo cui l'ing. Perocchio, trovandosi in posizione sovraordinata nella scala gerarchica aziendale e avendo il potere, quale direttore di esercizio, di fornire al personale dipendente indicazioni sugli adempimenti da espletare per garantire la sicurezza dei lavoratori, avrebbe istigato, per ragioni di convenienza economica (in attuazione, cioè, di una nitida strategia aziendale, nella cui cornice si iscrive anche l'omessa annotazione sui registri delle frequenti e reiterate defaillances nel funzionamento dell'impianto), Tadini - dipendente delle ferrovie del Mottarone con funzioni di capo servizio - a disattivare il sistema frenante d'emergenza e, precipuamente, a omettere la rimozione del ceppo nell'orario di apertura della funivia al pubblico". La Suprema Corte, dunque, dimostra, in questi passaggi del verdetto di 26 pagine, di condividere la ricostruzione dei fatti realizzata dalla Procura di Verbania e i capi di imputazione a carico di Perocchio e Nerini per "rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e per omicidio colposo plurimo".

"Valutare l'inibizione della professione per Perocchio"

"Solida" è la motivazione con la quale il Tribunale del riesame di Torino, applicando gli arresti domiciliari a Perocchio, ha dichiarato attuale il "pericolo di recidiva" e il "pericolo di reiterazione", hanno sottolineato i giudici ordinando al riesame di valutare se "in vista della tutela delle persistenti esigenze cautelari" si possa applicare il solo divieto temporaneo ad esercitare la professione.

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Chiesta l'acquisizione della memoria di Nerini

Il rifiuto del Tribunale del riesame di Torino di accogliere la memoria difensiva di Nerini in vista dell'udienza del 28 settembre 2021, ha invece determinato "la lesione dei diritti" dell'imputato e "la violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie". Per questa ragione, che non entra nel merito delle esigenze cautelari, la Cassazione ha annullato l'ordinanza del riesame che aveva disposto i domiciliari e ora ci dovrà essere un nuova udienza. Ad avviso della Cassazione, il Tribunale del riesame "ha errato nel negare ingresso alla memoria di Nerini perché redatta in modo tale da rendere indistinguibili le considerazioni afferenti, rispettivamente, agli elementi già considerati con l'atto di appello e quelli di più recente formazione".

“Diritto al contraddittorio, obiettivamente messo a repentaglio”

Per gli ermellini, "la produzione , da parte del pubblico ministero, di rilevantissima documentazione (anche di quella relativa ad attività compiute oltre tre mesi prima) a quattro giorni di distanza dall'udienza camerale" è "frutto di legittima e insindacabile strategia processuale" ma ha "posto gli indagati e le loro difese nella condizione di dovere interloquire 'ad horas' o, comunque, a strettissimo giro" e questo "ragionevolmente, ha inciso sulle modalità di redazione delle memorie". Secondo gli ermellini, in questo "del tutto peculiare contesto", l'indicazione da parte del Riesame "dell'inesigibilità di una operazione di selezione, ad opera dell'organo giudicante, del contenuto dell'atto difensivo, si è risolta in una scelta che ha finito con l'incidere, pregiudicandolo, sul diritto al contraddittorio, obiettivamente messo a repentaglio dal consistente e improvviso arricchimento del materiale addotto dalla pubblica accusa a sostegno delle proprie ragioni". Inoltre, secondo la Suprema Corte, "va opportunamente aggiunto che" la decisione del Riesame non "si è imposta per la radicale impraticabilità di diverse e meglio calibrate, soluzioni, quali quelle che, ad esempio, sarebbero discese dalla più ampia modulazione, nell'ambito di un procedimento che non è scandito da termini perentori (sì da consentire il differimento, anche solo di pochi giorni, dell'udienza camerale), degli spazi per il dispiegamento del contraddittorio. ovvero, in alternativa, delle sole parti della memoria effettivamente acquisibili e valutabili". Ora il Tribunale del riesame di Torino - conclude il verdetto dei supremi giudici - pronuncerà un nuovo "giudizio" che sarà "libero nell'esito ma emendato dalla ravvisata nullità". Per via di questa violazione del diritto di difesa, la Cassazione, infatti, non si è assolutamente occupata delle "questioni attinenti a gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari" inerenti la posizione di Nerini.

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