Coronavirus, concerti annullati e rinviati: il rimborso dei biglietti solo con voucher

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Il ticket può essere conservato e utilizzato per gli eventi già posticipati al 2021, in alternativa l'organizzatore può emettere un buono di pari valore per l'acquisto di nuovi biglietti che ha validità 18 mesi. Non è prevista la restituzione dei soldi

L’emergenza Coronavirus ha costretto anche al rinvio dei concerti in programma durante la primavera e l’estate 2020. Niente concerti negli stadi, niente festival rock o jazz, niente eventi celebrativi: sfumato tutto il calendario 2020 da giugno a settembre. Per il futuro bisognerà attendere l’evoluzione epidemiologica del Covid-19, nel frattempo è aperta la questione rimborsi. Al momento non è prevista la restituzione dei soldi spesi per l’acquisto, ma soltanto la conservazione del biglietto per gli eventi rinviati al 2021 o in alternativa l’emissione di voucher da utilizzare per l’acquisto di nuovi ticket. Una soluzione che non soddisfa numerosi fan, soprattutto quelli che avevano acquistato il ticket per un determinato concerto che non avrà più luogo, come accaduto con le cancellazioni delle esibizioni di Paul McCartney, previste al Lucca Summer Festival e al Firenze Rocks (I CONCERTI ANNULLATI - LE LINEE GUIDA PER LA FASE 2 DELLA MUSICA DAL VIVO).

Il voucher ha validità 18 mesi

Già il decreto legge del 17 marzo 2020, all’articolo 88, aveva previsto l'emissione di voucher di pari importo al titolo di acquisto. Il decreto Rilancio, all'articolo 183, ha previsto delle modifiche. In primo luogo ha esteso da 12 a 18 mesi la possibilità di utilizzare il bonus a partire dal giorno di emissione. Il dl Rilancio ha inoltre esteso la possibilità di avere un rimborso agli eventi in programma fino al 30 settembre 2020.

 

Quando e come presentare la richiesta di rimborso

Il voucher, se non già prodotto in precedenza, può essere richiesto entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio o comunque fino a un mese dopo la comunicazione della cancellazione dell’evento. Il decreto Rilancio dà indicazioni sulle modalità di richiesta di rimborso che va presentata “al soggetto organizzatore dell’evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest’ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto”.

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Il voucher assolve l’organizzatore da altri obblighi

L’organizzatore del concerto cancellato, si legge ancora nel decreto Rilancio, “provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione. L’emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”.

 

Le polemiche sui rimborsi

Il fatto che l’acquirente non abbia diritto a una restituzione della cifra pagata per il biglietto ha sollevato diverse polemiche, anche perché col voucher è possibile sì acquistare nuovi ticket ma soltanto tra quelli proposti dall’organizzatore dell’evento cancellato. Sia il Codacons che Federconsumatori si sono mosse per chiedere un intervento aggiuntivo al governo, a tutela degli acquirenti.

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