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Covid, stop alle mascherine all'aperto ma c’è obbligo con folla: l’ordinanza

Salute e Benessere
©Ansa

Firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, l’ordinanza sottolinea che i dispositivi di protezione individuale, negli ambienti aperti, non saranno più obbligatori, ma lo saranno in caso di assembramenti e affollamenti. Le mascherine, comunque, restano obbligatorie al chiuso. Gli effetti dell’ordinanza saranno in vigore dall’11 febbraio e fino al 31 marzo 2022

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In Italia, come già deciso in altri Paesi tra cui la Francia, sarà possibile lo stop alle mascherine all'aperto, a partire dall’11 febbraio. Ma sarà anche obbligatorio portarle con sè per utilizzarle in caso di assembramenti e quindi dove non sia garantito il distanziamento sociale. Lo prevede un'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, secondo cui i dispositivi di protezione individuale restano comunque obbligatori negli ambienti al chiuso. Fino al 31 marzo 2022, si legge ancora nell’ordinanza, “è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private”. E, inoltre, che “nei luoghi all'aperto è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti”.

Le precisazioni dell’ordinanza

Tra le precisazioni contenute nell'ordinanza, si riferisce che sono esclusi dall'obbligo di indossare le mascherine i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina stessa. Poi, ancora, le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo e, inoltre, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. Sono fatti salvi, comunque, i protocolli e le linee guida anti-contagio già previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, oltre che le linee guida che riguardano il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Nell’ordinanza, tra l’altro, si legge che “l'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio”. Tutte le disposizioni segnalate, si specifica ancora, si applicheranno anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

L’indicazione degli esperti dell’Ecdc

La scelta di Speranza, in quest’ottica, segue la recente raccomandazione emersa nel documento dal titolo “Considerations for the use of face masks in the community in the context of the Sars-CoV-2 Omicron variant of concern”, diffuso dagli esperti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Nel rapporto, in sostanza, si sottolinea che “in ambienti all'aperto in cui il distanziamento non è possibile, va considerato l'utilizzo di mascherine per il viso”, al fine di limitare la trasmissione del Covid-19. L’Ecdc, inoltre, segnala che per un uso appropriato dei dispositivi di protezione individuale, è importante che le mascherine coprano completamente il viso “dal ponte del naso fino al mento e che siano correttamente regolate per ridurre al minimo lo spazio aperto”. In generale, considerando l’efficacia dei dispositivi, le mascherine FFp2 si confermano essere quelle maggiormente indicate, anche rispetto alle mascherine chirurgiche, a loro volta più efficaci di quelle di stoffa.

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