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Roma, assolto migrante che reagì a un'espulsione illegittima

Lazio

La Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna inflitta in primo e secondo grado all'uomo che aveva reagito al tentativo di un agente di riportarlo nel Centro di identificazione ed espulsione sulla base di un provvedimento di rimpatrio illegittimo

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Aveva reagito fuggendo al tentativo di un agente di polizia di riportarlo nel Centro di identificazione ed espulsione di Caltanissetta sulla base di un provvedimento di rimpatrio illegittimo, tanto che l'atto amministrativo è stato successivamente annullato, e per questo un giovane migrante era stato condannato a Trento per resistenza a pubblico ufficiale, sia in primo che in secondo grado. Ora invece la Cassazione, accogliendo il ricorso della difesa, ha annullato senza rinvio la condanna applicando l'articolo 131 bis del codice penale che ritiene non punibili i fatti di particolare tenuità, considerando anche che l'agente di polizia non aveva riportato lesioni e che la reazione si era manifestata occasionalmente per "autotutela" nei confronti di un atto sentito come ingiusto.

La decisione della Cassazione

In particolare, la Cassazione ricorda la vicenda avvenuta il 4 maggio 2017, quando W. M. "veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale civile di Santa Chiara per essere sottoposto ad accertamenti sanitari in quanto destinato al Centro di Identificazione ed Espulsione di Caltanissetta". Al termine della visita di controllo, W. M. "riusciva a divincolarsi dalla presa degli agenti e si dava alla fuga; raggiunto da un assistente capo di Polizia, W. M. si arrampicava su di un muro di cinta e colpiva il poliziotto con plurimi calci agli avambracci al fine di liberare la caviglia dalla presa di quest'ultimo, riuscendo quindi a fuggire". Lo stesso giorno, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, sottolinea la Cassazione, "revocava la misura di sicurezza dell'espulsione di W. M. disposta il 2 maggio 2017". In questo specifico caso, per gli 'ermellini' della Sesta sezione penale "la condotta di resistenza a pubblico ufficiale" non è stata "caratterizzata da una particolare gravità , essendosi la violenza sostanziata nello strattonare" il poliziotto e nel colpirlo "con alcuni calci funzionali a guadagnarsi la fuga, comportamento da cui non derivava alcuna lesione in danno della vittima". Inoltre, la reazione di W. M. "non risulta connotata da 'abitualità' ostativa all'applicazione dell'istituto" della non punibilità, "essendo pacifico che il tutto avvenne in un unico contesto di tempo, di luogo e di azione". In alcun modo, non manca di evidenziare il verdetto, si può ritenere "arbitrario" il comportamento del poliziotto che ha cercato di eseguire un provvedimento illegittimo, e poco dopo annullato, in quanto non è compito degli agenti di polizia la verifica della legittimità degli atti che sono tenuti ad eseguire.