Roma, caso del bimbo con 2 padri: la Consulta non ammette “madre gestazionale” in giudizio

Lazio

I due uomini, sposati in Canada, si erano visti rifiutare dal Comune di Verona un atto di quel Paese in cui sono indicati entrambi come genitori. La donna aveva chiesto d’intervenire a sostegno sulle questioni d’illegittimità sulle norme che impediscono di trascrivere in Italia, nell’atto anagrafico di un bambino nato all’estero con maternità surrogata, il nome del papà non biologico

Al giudizio di legittimità davanti alla Consulta sul caso di un bimbo figlio di due padri italiani (sposati in Canada e che si erano visti rifiutare dal Comune di Verona un atto di quel Paese in cui sono indicati entrambi come genitori), non potrà partecipare la donna che lo ha partorito. La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta della "madre gestazionale" di intervenire a sostegno delle questioni di legittimità sollevate dalla Cassazione sulle norme che impediscono di trascrivere in Italia, nell'atto anagrafico di un bambino nato all'estero con una pratica di maternità surrogata, il nome del papà non biologico. Il giudizio è fissato per il prossimo 27 gennaio.

La decisione

La decisione di oggi della Consulta è stata presa con un'ordinanza le cui motivazioni saranno depositate nelle prossime settimane. La Corte ha ritenuto - anticipa l'ufficio stampa - che nel giudizio costituzionale possono infatti intervenire, oltre a chi ne sia già parte e al Presidente del Consiglio dei ministri, soltanto coloro che siano "titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio" (articolo 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). Nel caso in esame, la Consulta ha ritenuto che la decisione del giudizio pendente di fronte alla Corte di cassazione - che ha ad oggetto unicamente la posizione giuridica dei due uomini verso il bambino - non possa produrre effetti giuridici immediati nei confronti della donna. Nella nota si legge: "Nella parte in cui non consentono, secondo l'interpretazione attuale del diritto vivente, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l'ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all'inserimento nell'atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della 'gestazione per altri' del cosiddetto genitore d'intenzione non biologico".

Memorie scritte di associazioni in giudizio per la prima volta

Nel giudizio entrano, per la prima volta, le memorie scritte di una serie di associazioni, come la Luca Coscioni e la Giovanni XXIII, ammesse come "amici curiae". Via libera anche alle opinioni scritte dell'Anfaa (associazione famiglie adottive e affidatarie), dell'Avvocatura Lgbti, di Certi diritti, dell'Ai.bi e delle FAmiglie per l'accoglienza.

L’iter giudiziario

La Corte d'appello di Venezia aveva accolto il loro ricorso, ma il ministero dell'Interno e il sindaco di Verona avevano impugnato la sentenza, finita così al vaglio della Cassazione. Nell'aprile scorso la prima sezione civile della Suprema Corte aveva disposto la trasmissione degli atti alla Consulta, avanzando dubbi di costituzionalità su un insieme di norme, a partire dalla legge sulla fecondazione assistita. 

Roma: I più letti