La Corte ha ritenuto che l'assegno mensile di 285,66 euro sia chiaramente insufficiente e perciò violi il diritto al mantenimento che l’articolo 38 della Costituzione garantisce agli inabili al lavoro
Il sussidio previsto per le persone totalmente inabili al lavoro a causa di gravi disabilità, pari a 285,66 euro mensili, non è sufficiente per far fronte alle necessità primarie, in violazione quindi del diritto al mantenimento che l’articolo 38 della Costituzione garantisce agli inabili. Lo ha stabilito la Corte costituzionale esaminando una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Torino.
Il caso
Il caso che ha dato origine alla decisione - spiega l'Ufficio stampa della Consulta in attesa che la pronuncia venga depositata - riguarda una persona affetta da tetraplegia spastica neonatale, incapace di svolgere i più elementari atti quotidiani della vita e di comunicare con l'esterno. La Corte ha ritenuto che un assegno mensile di soli 285,66 euro sia chiaramente inadeguato a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i "mezzi necessari per vivere" e perciò violi il diritto riconosciuto dall'articolo 38 della Costituzione, secondo cui "ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".
La pronuncia
È stato quindi affermato che il cosiddetto "incremento al milione" (pari a 516,46 euro) da tempo riconosciuto, per vari trattamenti pensionistici, dall'articolo 38 della legge n. 448 del 2011, debba essere assicurato agli invalidi civili totali, di cui parla l'articolo 12, primo comma, della legge 118 del 1971, senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di età, attualmente previsto dalla legge. Conseguentemente, questo incremento dovrà d'ora in poi essere erogato a tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto i 18 anni e che non godano, in particolare, di redditi su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro. La Corte ha stabilito che la propria pronuncia non avrà effetto retroattivo e dovrà applicarsi a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. Resta ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché idonee a garantire agli invalidi civili totali l'effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione.