Le funzioni del presidente della Repubblica italiana
PoliticaIl capo dello Stato non ha poteri diretti in campo legislativo, esecutivo e giudiziario ma svolge importanti compiti di garanzia costituzionale. Dalla nomina del presidente del Consiglio alla promulgazione delle leggi, ecco cosa può fare il Quirinale
Secondo la Costituzione italiana, il presidente della Repubblica è al di fuori dei tre poteri fondamentali dello Stato: quello legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario. In relazione a questi, però, il capo dello Stato svolge funzioni importanti e determinanti, come garante della Costituzione stessa. È il Quirinale, infatti, che vigila sul corretto funzionamento dell’organismo costituzionale e che interviene quando le regole che lo disciplinano non vengono rispettate. Dalla nomina del presidente del Consiglio alla promulgazione delle leggi: ecco cosa può fare il Quirinale.
Il potere esecutivo e la funzione amministrativa
In relazione al potere esecutivo e alla funzione amministrativa, il capo dello Stato nomina il presidente del Consiglio e, in base all’art. 92 della Costituzione, su proposta del premier, nomina anche i ministri così come i sottosegretari e i funzionari di Stato. Inoltre, accredita e riceve i rappresentati diplomatici e ratifica i trattati internazionali (quando occorre, c’è una previa autorizzazione delle Camere). Sempre il presidente della Repubblica dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere, ha il comando delle Forze armate e presiede il Consiglio supremo di difesa. Nelle sue funzioni amministrative, può anche conferire le onorificenze della Repubblica, sciogliere i Consigli regionali e rimuovere il presidente della Giunta.
Il potere giudiziario
Per quanto riguarda invece le funzioni del presidente della Repubblica in relazione al potere giudiziario, il capo dello Stato presiede il Consiglio superiore della magistratura ed emana i decreti relativi allo stato giudiziario dei magistrati, nomina un terzo dei componenti della Corte costituzionale e ha il potere di concedere la grazia, ovvero condonare in tutto o in parte la pena inflitta a chi ha subito una condanna penale in forma definitiva. Il presidente può anche commutare la pena in un’altra specie stabilita dalla legge: ad esempio, la multa al posto della reclusione, oppure la reclusione temporanea al posto dell'ergastolo.
Il potere legislativo
Il presidente della Repubblica svolge importanti funzioni anche in relazione al potere legislativo. Nello specifico, indice le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione una volta terminate le elezioni; invia messaggi alle Camere e autorizza, con un suo decreto, la presentazione al Parlamento dei disegni di legge del governo. Inoltre è il capo dello Stato che promulga le leggi, ovvero le rende esecutorie dopo l’approvazione delle Camere, ed emana i decreti che hanno valore legislativo, così come i regolamenti. Inoltre ha il potere di sciogliere le Camere o una sola di esse (a meno che non sia negli ultimi sei mesi del suo mandato), nominare cinque senatori a vita e indire i referendum abrogativi o quelli costituzionali. Nei casi opportuni, al termine della votazione, è lui a dichiarare l'abrogazione della legge sottoposta alla consultazione.