Cannabis light: ecco cosa prevede la legge

Politica

La vendita di prodotti a base di canapa con basso contenuto di Thc è resa possibile da una norma del 2016. La legge tutela la produzione industriale della canapa leggera ma tecnicamente non ne consentirebbe l’uso ricreativo

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha dichiarato guerra ai negozi che vendono marijuana legale, vale a dire con un contenuto di Thc tra il 2 e il 6%. Salvini ha infatti annunciato una direttiva anti-canapa libera che punta a chiudere gli esercizi commerciali che distribuiscono prodotti a base di “cannabis light”. Ecco cosa prevede al momento la legge riguardo a questa sostanza.

La legge del 2016

La vendita della cosiddetta “cannabis light” è regolata dalla legge 242 del 2016, entrata in vigore il 14 gennaio 2017. Questa prevede che si possano commercializzare prodotti a base di canapa con un basso contenuto di Thc (tetraidrocannabinolo, principio attivo che crea l'effetto psicotropo), cioè inferiore allo 0,6%. Per capire la quantità, basti pensare che nei classici “spinelli” (o nella marijuana coltivata dallo Stato per scopi terapeutici) il Thc si aggira tra il 5 e l'8%.

La legge e la sua interpretazione

Il commercio di “cannabis light” ha fatto registrare nel 2018 un giro d'affari di 40 milioni, con 778 negozi in tutta Italia. Negli esercizi commerciali che vendono canapa legale si possono trovare diversi prodotti: filtri per tisane, bevande energetiche, torte, vestiti, oltre che bustine di marijuana light. La loro attività è resa possibile da una interpretazione della normativa - considerata dai detrattori “troppo larga”  -  che tutela la produzione industriale della canapa leggera. La norma, infatti, non prevede la coltivazione per farne spinelli, ma “l'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa, provenienti da filiere locali, oltre che la produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori”. Tecnicamente resta a tutti gli effetti non consentito l‘uso personale ricreativo, vietato dalle precedenti leggi in materia sanitaria.

I controlli

I controlli sui coltivatori sono affidati alle forze dell'ordine, che spiegano: “Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di Thc della coltivazione risulti superiore allo 0,2% ed entro il limite dello 0,6% (la soglia della tolleranza, ndr), nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni della legge". Se la dose è superiore a 0,6, scatta invece il sequestro e la distruzione della coltivazione.

L’uso terapeutico

Caso a parte è invece la cannabis per uso terapeutico, legale in Italia dal 2006. Dal 2016, viene prodotta dallo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, grazie alla collaborazione tra il ministero della Salute e il ministero della Difesa. La sua distribuzione è destinata alle farmacie, per l'allestimento di preparazioni a base di cannabis FM-2 (contenente Thc 5% - 8% e Cbd 7,5% - 12%), dietro presentazione di prescrizione medica non ripetibile. Dal luglio 2018 è disponibile anche la varietà Cannabis FM-1 (contenente Thc 13,0-20,0% e Cbd <1%). La prescrizione di cannabis a uso medico in Italia riguarda l'impiego nel dolore cronico e di quello associato a patologie come la sclerosi multipla, le lesioni del midollo spinale, gli effetti collaterali causati da chemioterapia, radioterapia e terapie per l’Hiv; come stimolante dell'appetito in pazienti con disturbi alimentari o affetti da Aids; per l'effetto ipotensivo nel glaucoma; per la riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Tourette.

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