Autonomia differenziata, i punti della bozza di riforma di Calderoli: cosa prevede

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Il disegno di legge sarà presentato in Consiglio dei ministri il 2 febbraio. In pre-Consiglio deciso qualche “ritocco” al testo esaminato il 30 gennaio. Dall’approvazione delle intese ai livelli essenziali delle prestazioni: cosa prevede il testo

Il 2 febbraio il disegno di legge sull'Autonomia differenziata sarà presentato in Consiglio dei ministri. Dopo la riunione del pre-Consiglio in cui è stata esaminata la bozza di testo diffusa il 30 gennaio è stato deciso "qualche ritocco”. Da quanto si apprende, fra le modifiche, una riguarderebbe un rafforzamento del ruolo del Parlamento: dopo l'intesa preliminare fra Stato e Regioni, l'ipotesi è quella di inserire un atto di indirizzo da parte delle Camere, che si voterebbe quindi in Aula, anziché, come previsto nella bozza, "l'esame da parte dei competenti organi parlamentari", ossia le commissioni. Un'altra modifica su cui si starebbe ragionando è l'aumento, da sei mesi a un anno prima della scadenza, del periodo di preavviso per manifestare, da parte dello Stato o della Regione, la volontà di non proseguire l'intesa, che altrimenti al termine si intende rinnovata per un uguale periodo. Di seguito i principali punti della bozza diffusa il 30 gennaio.

L'approvazione delle intese

L'intesa, come schema preliminare tra Stato e Regioni, è approvata dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per le Autonomie, e alla riunione partecipa anche il Presidente della Regione. Il parere della Conferenza Unificata (ovvero Stato, enti locali, Autonomie), arriva prima della sottoscrizione. Il successivo step è la trasmissione dello schema alle Camere "per l'esame dei competenti organi parlamentari" che si conclude "entro 60 giorni ".

La definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep)

Il testo all'articolo 3 prevede:  "Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116 (...), i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale"- con relativi costi e fabbisogni standard -  "sono determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri”. Si tratta dei Lep che significa fissare i fabbisogni e costi standard in una soglia minima per tutti i territori.

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Via la spesa storica

Eliminata dalla bozza la spesa storica, ovvero il ricorrere alle disuguaglianze così come cristallizzate nel tempo, ma quest'ultima versione comunque non modifica lo snodo centrale: sia la definizione sia il finanziamento dei Lep infatti, come osservato dai costituzionalisti,  dovrebbero essere determinati da una legge e non da un Dpcm, che intervenga in materia di urgenze.

La commissione paritetica Stato-Regione

Ci sarà una Commissione  paritetica “Stato-Regione" a determinare "le risorse umane, strumentali, e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di Autonomia", come stabilisce l'articolo 5. Per lo Stato fa parte della commissione, "un rappresentante del ministro per le Autonomie, un rappresentante del Ministro delle Finanze, un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti", oltre ai corrispondenti esponenti regionali.

La durata

Lo stesso accordo tra Stato e Regione avrà una (prima) durata "non superiore ai 10 anni". "L'intesa può prevedere inoltre i casi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia". Allo scadere della durata, l'intesa si intende rinnovata per altri 10 anni, "salvo una diversa volontà dello Stato o della Regione". Che però deve essere manifestata "almeno sei mesi prima della scadenza”.

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L'Invarianza finanziaria

L'articolo 8  afferma che da questa riforma "non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Se la fissazione dei Lep spinge a ad altri "oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica", la legge si incarica di provvedere. Tuttavia, come riporta La Repubblica, il punto fermo sta nel garantire "l'invarianza finanziaria, in relazione alle intese". Che, in ogni caso, "non possono pregiudicare l'entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni".

Le materie e le verifiche

Nel testo non si specificano per quali materie , in particolare, si potrà adottare l'Autonomia. Per questo motivo, governatori e sindaci temono nascano tanteul rischio"repubblichette" in materia, per esempio, di Istruzione, Sanità, Trasporti. Su specifici "profili o settori di attività", rispetto alla concreta attuazione dei "famosi" Livelli essenziali delle prestazioni, possono "disporre verifiche sia la Presidenza del Consiglio col Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie, sia il Mef o la Regione. La stessa Commissione paritetica Stato-Regione può intervenire con sue valutazioni. Ma non è prevista la natura vincolante di eventuali criticità che siano riscontrate”.

La coesione e la solidarietà

L'articolo 9 affronta il tema delle "misure perequative" e la questione della promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà, sottolineando come finalità: la rimozione "degli squilibri economici e sociali", nell'ottica prescritta dall'articolo 119 della Costituzione". E afferma quindi che lo "Stato  promuove l' esercizio effettivo dei diritti civili e sociali" anche attraverso "l'unificazione delle diverse  fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale”.

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