Autonomia differenziata, cosa dicono le motivazioni della Corte Costituzionale

Politica

Introduzione

Lo scorso 14 novembre la Consulta ha ritenuto "non fondata" la questione di costituzionalità dell'intera legge sull'Autonomia differenziata delle Regioni ordinarie (n. 86 del 2024), considerando invece "illegittime" specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo. Una decisione arrivata dopo l’esame dei ricorsi delle regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, delle difese del Presidente del Consiglio dei ministri e degli atti di intervento ad opponendum delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto. Meno di un mese dopo sono arrivate le motivazioni della sentenza: ecco cosa dicono.

Quello che devi sapere

Scuola, energia e trasporti non si devolvono

  • "Vi sono delle materie, cui pure si riferisce l'art. 116, terzo comma della Costituzione (ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia - ndr), alle quali afferiscono funzioni il cui trasferimento è, in linea di massima, difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà. Vi sono, infatti, motivi di ordine sia giuridico che tecnico o economico, che ne precludono il trasferimento", si legge nelle oltre 160 pagine di motivazioni della sentenza della Consulta. In questo caso la Corte fa riferimento a materie in cui "predominano le regolamentazioni dell'Unione europea" come la politica commerciale comune, la tutela dell'ambiente, la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e le grandi reti di trasporto, ma anche le "norme generali sull'istruzione" che hanno una "valenza necessariamente generale ed unitaria" - le funzioni relative alla materia sulla "professioni" e i sistemi di comunicazione

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La Costituzione richiede di trasferire solo specifiche funzioni

  • L'articolo 116 della Costituzione, scrive la Corte, "richiede che il trasferimento riguardi specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, e sia basato su una ragionevole giustificazione, espressione di un'idonea istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà". "La ripartizione delle funzioni deve corrispondere al modo migliore per realizzare i principi costituzionali - aggiunge la Consulta - L'adeguatezza dell'attribuzione della funzione ad un determinato livello territoriale di governo va valutata con riguardo ai criteri di efficacia ed efficienza, di equità e di responsabilità dell'autorità pubblica"

I criteri direttivi per i Lep vanno modulati

  • La Corte Costituzionale nelle motivazioni della sentenza scrive anche che "i Lep implicano una delicata scelta politica, perché si tratta fondamentalmente di bilanciare uguaglianza dei privati e autonomia regionale, diritti e esigenze finanziarie e anche i diversi diritti fra loro. Si tratta, in definitiva, di decidere i livelli delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali, con le risorse necessarie per garantire uno standard uniforme delle stesse prestazioni in tutto il territorio nazionale". Per la Consulta, "il vizio alla base dell'art. 3, comma 1, sta nella pretesa di dettare contemporaneamente criteri direttivi - per relationem - con riferimento a numerose e variegate materie. Poiché ogni materia ha le sue peculiarità e richiede distinte valutazioni e delicati bilanciamenti, una determinazione plurisettoriale di criteri direttivi per la fissazione dei Lep, che non moduli tali criteri in relazione ai diversi settori, risulta inevitabilmente destinata alla genericità"

Il paracadute finanziario non responsabilizza

  • La Corte si esprime anche nello specifico sul ricorso della Puglia riguardo ai profili finanziari della legge (articolo 8, comma 2) che consentirebbe alla regione di "spendere a piacimento […] sicura della successiva copertura". "Appare congruo che, se una regione chiede ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia rispetto alle altre regioni ordinarie, diventi responsabile, anche sotto il profilo finanziario, delle risorse che l'intesa e la legge rinforzata individuano come modalità di finanziamento delle funzioni attribuite - scrive la Consulta - Un meccanismo che consenta di disporre di una sorta di 'paracadute' finanziario annuale, invece, non si giustifica per tali funzioni aggiuntive, che la regione dovrebbe proporsi di gestire al posto dello Stato proprio confidando sulla maggiore efficacia ed efficienza del livello di governo più prossimo al territorio". "Ciò, peraltro - prosegue la Corte - non esclude la possibilità, in via straordinaria, di forme di aggiustamento delle compartecipazioni, ma queste dovranno essere regolate dalla legge rinforzata e non potranno che avvenire all'interno di un trasparente processo che coinvolga anche il Parlamento"

L’ Autonomia deve migliorare efficienza apparati pubblici

  • Infine, si legge nelle motivazioni, "l'autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l'efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini, in attuazione del principio di sussidiarietà". "Questo implica due corollari - spiega la Corte Costituzionale - da un lato, il trasferimento della funzione non dovrebbe aumentare la spesa pubblica ma dovrebbe o ridurla o mantenerla inalterata, nel quale ultimo caso la gestione più efficiente si tradurrà in un miglioramento del servizio; dall'altro lato, il criterio da seguire per finanziare le funzioni trasferite dovrebbe considerare il costo depurato dalle inefficienze (come può essere il costo e fabbisogno standard, da applicare se la funzione attiene ad un Lep)"

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