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Elezioni regionali in Veneto, come e quando si vota

Politica
©Ansa

Introduzione

Il 23 e 24 novembre 2025 si vota per l’elezione del nuovo presidente della regione Veneto. Sono cinque i candidati che si sfideranno per prendere il posto dell’uscente Luca Zaia, in carica dal 2010: ecco come e quando si vota

Quello che devi sapere

Quando si vota

Per le elezioni regionali in Veneto si vota dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 23 novembre e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 24 novembre. Al termine inizieranno le operazioni di scrutinio.

 

Per approfondire: Elezioni Veneto, Zaia: "Sarò capolista in tutte le Province". Aperta campagna di Stefani

I candidati

Ma chi sono i candidati? Il centrodestra unito ha deciso di puntare su Alberto Stefani, 32 anni, deputato e segretario regionale della Lega, oltre che ex sindaco del comune di Borgoricco, in provincia di Padova. Stefani è sostenuto da sei liste: Lega, FdI, FI, Udc, Noi Moderati, Liga Veneta Repubblica.

 

Il centrosinistra ha scelto Giovanni Manildo, 56 anni avvocato ed ex sindaco di Treviso in quota Pd. A sostenerlo presenti sette liste: Pd, Avs, M5s, Volt Europa, Civiche venete per Manildo, Uniti per Manildo e Rc Sanità pace e lavoro.

 

Ci sono poi anche altri tre candidati: Fabio Bui, 60 anni, già sindaco di Loreggia ed ex presidente della Provincia di Padova, sostenuto dai Popolari per il Veneto; Marco Rizzo, 66 anni, ex deputato ed europarlamentare di Rc ora in lista con una nuova formazione politica, Democrazia sovrana popolare; Riccardo Szumski, candidato per la lista Resistere. 

 

Per approfondire: Candidati Regionali, accordo nel centrodestra: Cirielli in Campania, Stefani in Veneto

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Come viene eletto il presidente di Regione

La normativa che regola le elezioni regionali in Veneto è contenuta nella legge regionale n. 5 del 16 gennaio 2012: in essa si stabilisce che venga proclamato presidente della Regione il candidato che ottiene la quota più elevata di consensi. Qualora superi il 40% dei voti validi, scatta un premio di maggioranza che gli garantisce il controllo del 60% dei posti in Consiglio.

Come si forma il Consiglio regionale

Il Parlamento regionale è composto da 50 Consiglieri, ripartiti tra sette circoscrizioni coincidenti con le province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, Rovigo e Belluno. Il numero di rappresentanti attribuito a ciascuna area dipende dal peso demografico, calcolato mediante il sistema dei quozienti interi e dei resti più alti. Un posto in Consiglio spetta di diritto al candidato presidente che si classifica secondo per numero di preferenze.

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Sulla scheda elettorale

All’interno della scheda elettorale compaiono i nomi dei candidati alla presidenza, ciascuno accompagnato dal proprio simbolo identificativo. Sul lato sinistro della scheda sono invece riportate le liste che li sostengono, ognuna contraddistinta dal proprio emblema. L’elettore può manifestare la propria scelta tracciando un segno sul nome del candidato presidente e/o sul simbolo situato accanto: in questo modo il voto viene attribuito sia al candidato sia all’insieme delle liste che lo supportano. È altresì possibile barrare, oltre al nome o al contrassegno del candidato presidente, anche una specifica lista appartenente alla coalizione che ne sostiene la candidatura, indicando così una preferenza più mirata all’interno dello schieramento prescelto.

Modalità di voto

L’ordinamento permette inoltre il cosiddetto voto disgiunto, grazie al quale l’elettore può sostenere un candidato alla presidenza e una lista non collegata. L’elettore può decidere di apporre il segno su una sola lista tra quelle riportate sulla scheda elettorale. In tale circostanza, la preferenza espressa viene automaticamente attribuita anche al candidato alla presidenza della Regione che risulta collegato a quella lista. Durante la votazione, è inoltre consentito indicare uno o due nomi di aspiranti consiglieri regionali, esercitando così il cosiddetto voto di preferenza. Per farlo, occorre scrivere il nome e cognome, oppure solo il cognome, nelle righe accanto al simbolo della lista a cui i candidati appartengono. È possibile anche limitarsi a indicare soltanto il nominativo del candidato consigliere: in questo caso, il voto si estende automaticamente alla lista di riferimento e, di riflesso, al candidato presidente associato a quella stessa formazione politica. Quando si decide di esercitare il voto di preferenza, è fondamentale ricordare che, se si desidera esprimere due preferenze, entrambe devono riguardare candidati della medesima lista ma di genere differente. Se invece vengono segnati due nominativi dello stesso genere, la seconda preferenza indicata sarà considerata nulla e non avrà effetto ai fini dello scrutinio. Per accedere alla ripartizione dei seggi, le coalizioni devono raggiungere almeno il 5% dei voti, mentre le singole liste necessitano del 3%. 

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In caso di errori

Qualora l’elettore, per errore, indichi il nome di un candidato consigliere regionale accanto al simbolo di una lista alla quale quest’ultimo non appartiene, la scheda non viene annullata. In tale eventualità, il voto resta valido e viene attribuito al candidato effettivamente nominato, sia che venga indicato solo il cognome, sia nome e cognome, alla sua reale lista di appartenenza e, conseguentemente, al candidato presidente collegato a quella lista.

 

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