Introduzione
L'aula del Senato ha approvato nelle scorse ore il disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post calamità, che dunque diventa a tutti gli effetti legge. Sono stati 83 i voti favorevoli, nessuno contrario e 29 le astensioni. Il Pd, Avs e Italia viva si sono astenuti, come anticipato nelle dichiarazioni di voto, mentre il M5s non ha partecipato al voto. In particolare il testo, approvato dalla Camera lo scorso 6 novembre, norma il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da calamità di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.
Quello che devi sapere
Un "provvedimento storico"
- "Questo è un provvedimento storico, lo aspettavamo da sempre. Ci lasciamo con la certezza che tutto è migliorabile, e con l'auspicio che questa legge non debba servire mai", ha sottolineato il commissario straordinario per il sisma, Guido Castelli (Fdi), nell'ultimo intervento in dichiarazione di voto
Tempi certi
- Ma ecco come è composto il disegno di legge. Sono 28 gli articoli presi in considerazione: tutti definiscono un quadro normativo aggiornato, puntando a superare quella che era la frammentazione delle norme vigenti. Il nucleo centrale del provvedimento è rappresentato dall'istituzione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, previsto dall'articolo 2, deliberato dal Cdm nei casi in cui il danno subito renda necessario un intervento di riqualificazione urbanistica ed edilizia su larga scala. Questo stato avrà una durata massima di cinque anni, prorogabile però anche fino a dieci, con tempi che sono dunque certi

Il Commissario straordinario alla ricostruzione
- Figura importante facente parte della normativa è proprio il Commissario straordinario alla ricostruzione, nominato ai sensi dell'articolo 3 del testo, il quale avrà il compito, entro sei mesi, di adottare e mettere in atto un piano generale pluriennale di interventi riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento calamitoso, in cui devono essere segnalati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario da sottoporre al governo. Tra l’altro, con la legge approvata, i commissari alla ricostruzione avranno anche l’opportunità di autorizzare assunzioni presso gli enti locali coinvolti per garantire un'operatività migliore e più redditizia
La cabina di coordinamento
- Proseguendo con l’analisi del ddl ecco poi 'articolo 4, attraverso cui si istituisce la cabina di coordinamento per la ricostruzione, presieduta dal Commissario straordinario, che riunisce i principali attori istituzionali coinvolti, garantendo una visione unitaria oltre che una gestione coordinata degli interventi da mettere in atto. L'articolo 5, invece, attribuisce al presidente del Consiglio dei ministri o al suo delegato la facoltà di adottare provvedimenti mirati ad assicurare, dal punto di vista tecnico, l'indirizzo unitario per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione con riferimento agli stati di ricostruzione attivati nell'ambito dell’intero territorio nazionale

Il Fondo per la ricostruzione
- E ancora. L'articolo 6 istituisce il “Fondo per la ricostruzione” unitamente al “Fondo per le spese di funzionamento dei commissari straordinari alla ricostruzione e disciplina la contabilità speciale”. L'articolo 7, poi, permette alla presidenza del Consiglio dei ministri, di esercitare funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per gli interventi di ripristino, oltre che di riparazione e di ricostruzione, tra cui proprio i commissari straordinari alla ricostruzione. Questo articolo, tra l’altro, istituisce presso il Dipartimento Casa Italia la conferenza dei commissari straordinari alla ricostruzione, che opera come struttura permanente di coordinamento e attribuisce alla cabina di regia per il codice dei contratti pubblici il compito di suggerire indicazioni, approvare giuste pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della conferenza dei commissari straordinari
La ricostuzione pubblica e privata
- La legge, dall'articolo 8 all'articolo 17, prevede quindi una serie di misure pensate per la ricostruzione pubblica e privata. Il testo contempla procedure per la ricostruzione degli edifici privati e pubblici, stabilendo nel dettaglio criteri di ammissibilità ai contributi e modalità di stanziamento delle risorse economiche. In questo senso i privati danneggiati potranno accedere a contributi ad hoc per la ricostruzione, la riparazione o ancora il ripristino degli immobili con misure specifiche anche per contributo ai beni mobili distrutti o danneggiati. Per quanto concerne il patrimonio pubblico danneggiato, il Commissario straordinario può approvare piani speciali di ricostruzione per opere pubbliche e beni culturali, interventi sul dissesto idrogeologico, infrastrutture ambientali e infrastrutture statali
La tutela ambientale
- Dall'articolo 18 all'articolo 19 si parla, nel dettaglio, di tutela ambientale. La legge, infatti, introduce norme per la gestione, il trasporto ed il trattamento dei materiali derivanti dagli eventi calamitosi e dagli interventi di ricostruzione. Ma non solo, sono previste misure per la riqualificazione ecologica delle aree colpite da alluvioni e per la riduzione del rischio idrogeologico
Controllo e trasparenza
- Dall'articolo 20 all'articolo 26 la norma introduce paletti rigorosi in materia di controllo e trasparenza. Infatti, tutti gli atti del Commissario straordinario saranno pubblicati online, garantendo accessibilità e trasparenza. Sono stati poi introdotti protocolli specifici per la gestione dei contratti e per la tutela dei lavoratori impiegati nella ricostruzione, compreso il rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali oltre che l'obbligo del documento unico di regolarità contributiva (Durc)
Lo sviluppo dei territori colpiti
- L'articolo 25, invece, stabilisce che una quota degli stanziamenti messi a disposizione su base annuale per i singoli eventi calamitosi nel limite massimo del 4% degli stanziamenti medesimi possa essere destinata nel quadro di un programma di sviluppo approvato dal Commissario straordinario per interventi mirati a frenare fenomeni quali lo spopolamento e a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei territori colpiti dagli eventi calamitosi
Le parole di Musumeci
- “Grazie al governo Meloni, finalmente l'Italia si dota di un Codice per la ricostruzione - è il commento del ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci - Una normativa omogenea dal Nord al Sud, che fissa tempi certi e procedure celeri. Ricostruire dopo una calamità, senza costringere la popolazione sinistrata a lunghe attese - conclude - significa anche evitare e scongiurare lo spopolamento dei territori colpiti. Anzi, il Codice prevede risorse certe per la rigenerazione del territorio, a sostegno della ripresa economica”
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