Il biotestamento è legge, ecco cosa prevede il testo

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Foto d'archivio (LaPresse)

Vengono introdotte le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat) e viene disciplinato l’iter con cui un paziente può rifiutare le cure. In caso di minori, determinante è il consenso dei genitori, anche se separati o divorziati

Dal Dat alla figura del fiduciario: sono questi i principali punti della legge sul biotestamento che è stata approvata al Senato con 180 sì, 71 no e 6 astenuti. Ecco le novità punto per punto. 

Diritto alle scelte terapeutiche e cure condivise

La legge prevede che fino a che il paziente è cosciente e può liberamente esprimere la propria volontà, ogni cura (o rifiuto di cura) deve essere subordinata al suo consenso informato e scritto, che è sempre revocabile. L'articolo 1 del testo prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.

Possibilità di pianificare le cure

In casi di patologie croniche, invalidanti o caratterizzate da prognosi infausta, “medico e paziente - si legge all'articolo 4 – possono pianificazione delle cure condivise, alle quali il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità”.

Le Dat: Disposizioni anticipate di trattamento 

L'articolo 3 della legge prevede che “ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento (Dat), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali”. Le Disposizioni anticipate di trattamento, sempre revocabili, sono vincolanti per il medico, che per questo è “esente da responsabilità civile e penale”. Le disposizioni, però, possono esser disattese dal medico quando queste sono “palesemente incongrue”, non corrispondano alla situazione clinica del malato, o siano sopraggiunte terapie - non prevedibili al momento di compilazione delle Dat - tali da offrire “concrete possibilità di miglioramento della vita” del malato.

Come si esprime la propria volontà

Sempre l’articolo 3 stabilisce il modo in cui il malato deve esprimere la propria volontà: “Le Dat devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione”. In caso di emergenza o di urgenza, viene precisato, “la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni”. 

Dat: il ruolo del fiduciario 

Chi decide di usufruire delle Dat dovrà indicare un fiduciario che ne faccia le veci e lo rappresenti: la persona in questione può rinunciare al ruolo tramite un atto scritto e, in ogni caso, il suo incarico può essere revocato. In questi casi, o se il fiduciario dovesse morire o divenire incapace di intendere e di volere, le Dat mantengono efficacia in merito alle convinzioni e preferenze del paziente.

Incapaci di intendere e volere: cosa è previsto

Secondo la legge, per l’interdetto decide sempre il tutore. L’inabilitato, invece, decide per se stesso. Mentre per coloro che fruiscono dell’amministratore di sostegno dipenderà da caso a caso. Se il tutore o l’amministratore di sostegno rifiutano le cure ma i medici le ritengono necessarie o adeguate, decide il giudice.

Cosa è previsto in casi di minori

Quando il malato è minorenne, decidono sempre i genitori, anche se sono separati o divorziati. Dice il testo: “Il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall'amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore”. In caso di conflitto tra i genitori decide il Tribunale che deve sempre ascoltare il minore con più di 12 anni.

La legge non introduce né l’eutanasia né il suicidio assistito

Nella legge non è prevista l’eutanasia o il suicidio assistito. Il diritto di rifiutare le cure, infatti, non legittima alcun comportamento commissivo (volontario) del medico volto a procurare la morte del malato. L’omicidio del consenziente, dunque, rimane nel nostro ordinamento un reato.

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