Una ventina di materie tornano alla competenza esclusiva dello Stato. Tra queste: ambiente, gestione di porti e aeroporti, trasporti e navigazione, produzione e distribuzione dell’energia, politiche per l’occupazione, sicurezza sul lavoro, ordinamento delle professioni, beni culturali e turismo
Tra i capitoli centrali della riforma costituzionale (LO SPECIALE) c’è la modifica del Titolo V della Costituzione che definisce una nuova ripartizione delle competenze di alcune materie tra Stato e Regioni: si riducono quelle delle Regioni e si circoscrivono con maggiore chiarezza i ruoli di Stato e autonomie locali.
Inversione di marcia rispetto alla riforma del 2001 - Con le nuove modifiche Costituzionali si inverte di nuovo la marcia rispetto a quanto definito nella riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 che, sull’onda federalista, aveva riscritto l’articolo 117.
Una ventina di materie tornano di competenza esclusiva dello Stato – Le materie considerate dal 2001 concorrenti, cioè quelle dove lo Stato determinava i principi fondamentali e le Regioni legiferavano nel rispetto della Costituzione, vengono riportate nella sfera esclusiva dello Stato. Sono circa 20, tra queste: ambiente, gestione di porti e aeroporti, trasporti e navigazione, produzione e distribuzione dell’energia, politiche per l’occupazione, sicurezza sul lavoro, ordinamento delle professioni, beni culturali e turismo.
Competenza regionale - Restano di competenza delle Regioni: servizi scolastici e sanitari, servizi della formazione professionale e disciplina per quanto di interesse regionale della promozione dei beni ambientali culturali e paesaggistici.