Consulta: "Le intercettazioni di Napolitano vanno distrutte"

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Le motivazioni della sentenza con cui la Corte ha accolto il ricorso del presidente della Repubblica, intercettato dai pm di Palermo durante le indagini sulla trattativa Stato-mafia: “Il capo dello Stato deve poter contare sulla riservatezza assoluta”

La conservazione, seppure senza farne alcun utilizzo, da parte della procura di Palermo delle intercettazioni telefoniche casualmente fatte di colloqui del capo dello Stato nell'ambito dell'inchiesta sui rapporti Stato-mafia è da considerarsi una lesione dei poteri del presidente della Repubblica. E proprio per questo tali intercettazioni dovranno essere distrutte nel più breve tempo possibile.
E' quanto si legge nelle motivazioni della sentenza della Corte costituzionale emessa il 5 dicembre scorso e depositata martedì 15 gennaio. Che spiega anche che "il Presidente della Repubblica deve poter contare sulla riservatezza assoluta delle proprie comunicazioni, non in rapporto ad una specifica funzione, ma per l'efficace esercizio di tutte".

L'autorità giudiziaria ha "l'obbligo" di "distruggere, nel più breve tempo, le registrazioni casualmente effettuate di conversazioni telefoniche del Presidente della Repubblica, che nel caso di specie risultano essere quattro, peraltro intrattenute mediante linee telefoniche del Palazzo del Quirinale". La Consulta indica questa come "la soluzione del conflitto".

Per la distruzione degli ascolti, precisa la sentenza, lo strumento processuale "non può essere quello previsto dagli artt. 268 e 269 cod. proc. pen., giacché tali norme richiedono la fissazione di un'udienza camerale, con la partecipazione di tutte le  parti del giudizio". Le intercettazioni "devono essere distrutte, in ogni caso, sotto il controllo del giudice, non essendo ammissibile, né richiesto dallo stesso ricorrente, che alla distruzione proceda unilateralmente il pubblico ministero - si legge ancora nella sentenza - Tale controllo è garanzia di legalità con riguardo anzitutto alla effettiva riferibilità delle conversazioni intercettate al Capo dello Stato, e quindi, più in generale, quanto alla loro inutilizzabilità, in forza delle norme costituzionali ed ordinarie fin qui citate".

Il documento della Corte aggiunge che, "in assenza di una norma che espressamente consenta la captazione dei colloqui presidenziali, infatti, l'attività di intercettazione avrebbe dovuto essere interrotta dalla Procura palermitana non appena accertata la qualità soggettiva dell'interlocutore. In ogni caso, se pure si ritenesse che la registrazione casuale dei colloqui non abbia determinato «ex se» una lesione delle prerogative presidenziali, tale lesione sarebbe senz'altro rinvenibile nella loro conservazione tra gli atti del procedimento e, soprattutto, nella pretesa di subordinarne la distruzione alla preventiva valutazione, in un'udienza camerale aperta al contraddittorio tra le parti, della eventuale rilevanza ai fini del processo".

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