Riforme: meno parlamentari, addio bicameralismo perfetto

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Pronta la bozza messa a punto dai partiti della maggioranza. I deputati passano da 945 a 508, i senatori da 762 a 254. I dl si presenteranno in una delle due Camere, nella mozione di sfiducia al premier bisognerà indicare il nome del successore

Superamento del bicameralismo perfetto, riduzione del numero dei parlamentari, fiducia "costruttiva" che contiene, nella mozione, l’indicazione del nuovo premier. Sono alcuni dei punti della bozza di riforma costituzionale messa a punto dai partiti della maggioranza (Pdl, Pd e Terzo Polo)

"Il numero dei deputati – si legge nel testo - è di 508, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero", rispetto agli attuali 945. "Il numero dei senatori elettivi è di 254, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero", rispetto a 762. Si abbassa inoltre l'età per essere eletti: basteranno 21 anni per approdare alla Camera, 35 al Senato.

"I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere" si legge nel primo comma dell'articolo 72 della Costituzione, come modificato dalla bozza, introducendo il principio del "bicameralismo eventuale e non più obbligatorio". I disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di legislazione esclusiva dello Stato sono assegnati alla Camera, mentre vanno al Senato quelli di competenza concorrente tra Stato e Regione.

Si accelerano inoltre, se necessario, i tempi di promulgazione delle leggi: "Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se la Camera che l'ha approvata definitivamente, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito si legge nell’articolo 73 della Costituzione, come modificato dalla bozza di riforma costituzionale.

Novità anche per quel che riguarda la mozione di sfiducia che "deve contenere la indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei ministri". Si introduce così il meccanismo della 'sfiducia costruttiva', ma si prevede anche che il presidente del Consiglio, "qualora una delle Camere neghi la fiducia, può chiedere al Capo dello Stato lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse".

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