Licenziamenti, ecco come funziona in Europa

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Il reintegro a lavoro, in caso di illegittimo scioglimento del contratto, è previsto solo in Italia, Austria e Portogallo. Francia e Spagna escludono questa possibilità, ma prevedono un risarcimento danni. LA SCHEDA

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Il reintegro nel posto di lavoro come rimedio "normale ed esclusivo" in caso di licenziamento valutato come illegittimo dal giudice esiste, nell'Unione europea, oltre che in Italia solo in Austria e in Portogallo. E' quanto si legge nella scheda sui licenziamenti nell'Ue contenuta nel libro I licenziamenti individuali in Italia e nell'Unione europea a cura di Franco Toffoletto e Emanuela Nespoli. E stessa conclusione si trae dallo studio di Confindustria dal titolo Il lavoro temporaneo e le flessibilità in entrata.
Ecco come funziona in Europa:

ITALIA: la legge 604/1966 prevede che il licenziamento individuale possa avvenire solo per giusta causa o giustificato motivo. L'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (l. 300/1970) prevede che il giudice che valuti il licenziamento illegittimo "ordini" al datore di lavoro (nelle aziende con oltre 15 dipendenti) il reintegro del dipendente nel posto di lavoro. Il dipendente può scegliere in alternativa il risarcimento pari a 15 mensilità. Nelle aziende più piccole il lavoratore illegittimamente licenziato ha diritto solo a un risarcimento (da 2,5 a 14 mensilità).

FRANCIA: Non esiste reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo: esso si può applicare solo in caso di licenziamento discriminatorio. Si ha diritto a un risarcimento del danno pari a minimo 6 mesi di retribuzione più una quota delle retribuzione per ogni anno di anzianità aziendale.

GERMANIA: il reintegro è teoricamente previsto ma il giudice su richiesta delle parti può non disporlo ed è raramente applicato. La compensazione varia a seconda dell'anzianità: per i lavoratori con 20 anni di rapporto è prevista un'indennità di 18 mesi.

REGNO UNITO:  il reintegro esiste in teoria ma il datore di lavoro può rifiutare la reintegrazione pagando un compenso aggiuntivo. L'indennità risarcitoria può essere pari al massimo a 90.000 euro.

SPAGNA: non esiste il reintegro nel posto di lavoro mentre è prevista una quota di risarcimento sulla retribuzione legata agli anni di anzianità fino a un massimo di 42 mesi di salario.

SVEZIA: il licenziamento illegittimo può essere sospeso dal giudice. In alternativa alla sospensione c'è un risarcimento variabile tra 16 e 32 mesi di retribuzione (tra 24 e 48 se il lavoratore ha 60 anni o più). 

DANIMARCA: il reintegro è una possibilità prevista dalla legge ma è raro che si verifichi. La compensazione, invece, varia a seconda della categoria di appartenenza: per gli operai massimo 52 settimane, per gli impiegati dipende dall'età.

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