Giustizia, ecco come cambia il Csm

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Il ddl costituzionale di riforma della giustizia contiene la separazione delle carriere fra giudici e pm e lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura. La scheda per capire come cambia l'organo di autogoverno delle toghe

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Due Csm, uno per la magistratura giudicante, l'altro per la requirente che non possono adottare atti di indirizzo politico né esercitare funzioni diverse da quelle previste nella Costituzione.
Ecco come cambia l'organo di autogoverno delle toghe nella riforma costituzionale della giustizia approvata oggi dal Consiglio dei Ministri.

Il ddl introduce l'art.104 bis della Costituzione che prevede: "Il Consiglio Superiore della Magistratura giudicante è presieduto dal presidente della Repubblica. Ne fa parte di diritto il primo presidente della Corte di Cassazione. Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i giudici ordinari tra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal Parlamento in seduta comune fra professori ordinari di università in materia giuridiche e avvocati dopo 15 anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un consiglio regionale, provinciale o comunale.

Per quanto riguarda la magistratura requirente l'art.104 ter prevede: il Consiglio superiore è presieduto dal presidente della Repubblica. Ne fa parte di diritto il procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i pubblici ministeri fra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio.
Il consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento e specularmente per quanto avviene per magistratura giudicante i membri elettivi durano in carica quattro anni, non sono rieleggibili né possono essere iscritti mentre sono in carica,
in albi professionali o far parte del Parlamento o di un consiglio regionale provinciale o comunale.

Quanto ai compiti dei due Csm, si stabilisce, con la sostituzione dell'art.105, che "spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante e al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei giudici ordinari e dei pubblici ministeri. I Consigli Superiori non  possono adattare atti "di indirizzo politico né esercitare funzioni diverse da quelle previste nella Costituzione".

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