Poche righe che non spostano la data delle elezioni e secondo il ministro Maroni non cambiano la legge. Il cuore della norma è nel concetto di carattere generale che prevede che "il diritto all'elettorato sia preminente rispetto alle formalità"
Poche righe che non spostano la data delle elezioni e secondo il ministro Maroni non cambiano la legge elettorale né riaprono i termini per la presentazione delle liste, ma si limitano a fornire ai Tar una nuova bussola da seguire in caso di esclusioni. Il decreto legge interpretativo la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è ancora attesa prevede tre articoli, per un provvedimento «finalizzato all'intepretazione autentica» delle norme per la presentazione dei candidati.
Il cuore della norma sta nel concetto di carattere generale che prevede che il diritto all'elettorato attivo e passivo sia preminente rispetto alle presunte formalità. Un secondo passaggio concede invece che la veridicità delle firme e la loro autenticazione dunque non vengano inficiati dalla presenza di problemi di forma, come la non leggibilità del timbro. Un articolo dunque che risolve il caso Lombardia.
Poi una terza parte del decreto sana la questione pdl nel lazio: si prevde infatti che i termini orari per la presentazione delle liste siano rispettati con il solo "comprovato ingresso dei delegati, nei locali del tribunale o della corte d'appello, entro l'orario previsto".
Infine una norma tranistoria prevederebbe che il conto alla rovescia per la sanatoria non parta dal momento del deposito delle liste ma da quello di attuazione del decreto.
Il cuore della norma sta nel concetto di carattere generale che prevede che il diritto all'elettorato attivo e passivo sia preminente rispetto alle presunte formalità. Un secondo passaggio concede invece che la veridicità delle firme e la loro autenticazione dunque non vengano inficiati dalla presenza di problemi di forma, come la non leggibilità del timbro. Un articolo dunque che risolve il caso Lombardia.
Poi una terza parte del decreto sana la questione pdl nel lazio: si prevde infatti che i termini orari per la presentazione delle liste siano rispettati con il solo "comprovato ingresso dei delegati, nei locali del tribunale o della corte d'appello, entro l'orario previsto".
Infine una norma tranistoria prevederebbe che il conto alla rovescia per la sanatoria non parta dal momento del deposito delle liste ma da quello di attuazione del decreto.