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Portasci auto, come sceglierli e cosa dice il Codice della strada

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©Getty

Con l’avvicinarsi della stagione invernale, il portasci auto torna a essere un accessorio diffuso. La scelta, tuttavia, non è neutra: incide su sicurezza, consumi e rispetto delle norme del Codice della strada

Sul mercato esistono tre soluzioni principali per trasportare gli sci sulla propria auto. I portasci da tetto, i più diffusi, si fissano alle barre portatutto e consentono di trasportare sci e snowboard in posizione orizzontale. I modelli magnetici sono più rapidi da installare ma richiedono una serie di accortezze per non rovinare la carrozzeria al momento del posizionamento. Passando ai portasci auto posteriori, in grado di ridurre l’impatto aerodinamico, esistono modelli da fissare al portellone o al gancio traino, quest’ultimi legati alla presenza dell’attacco omologato.

In tutti i casi è essenziale verificare la compatibilità con il veicolo e, soprattutto, rispettare il carico massimo ammesso dal costruttore. Il dato di riferimento non è quello del portasci, ma il carico massimo sul tetto o sul gancio indicato nel libretto di uso e manutenzione del veicolo.

 

Sicurezza e consumi

 

Un carico sul tetto modifica il baricentro dell’auto e peggiora la resistenza aerodinamica, con effetti diretti su stabilità e consumi. Per questo i produttori raccomandano di caricare e fissare l’attrezzatura in modo simmetrico, controllando periodicamente il serraggio, soprattutto dopo i primi chilometri. È inoltre consigliato rimuovere il portasci quando non utilizzato, per ridurre rumore e consumi.

 

Cosa dice il Codice della Strada

 

Il Codice della strada disciplina il trasporto di carichi agli articoli 61 e 164. La regola generale è che il carico non deve superare la sagoma del veicolo e non deve compromettere visibilità, stabilità e libertà di manovra. È ammessa una sporgenza longitudinale posteriore entro il limite previsto dalla norma, purché segnalata con l’apposito pannello retroriflettente. Non è invece consentita la sporgenza anteriore. Dal punto di vista amministrativo, i portasci amovibili non sono considerati modifiche costruttive del veicolo: non richiedono quindi aggiornamenti della carta di circolazione ai sensi dell’articolo 78 del Codice, a condizione che siano omologati e rimovibili senza interventi strutturali.

Resta fermo il rispetto dei limiti massimi di altezza e larghezza del veicolo stabiliti dall’articolo 61. In caso di violazioni, si applicano le sanzioni previste per l’errata sistemazione del carico, oltre all’eventuale obbligo di ripristino delle condizioni di sicurezza.

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