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Gancio traino auto, come si usa e cosa dice il Codice della Strada

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©Getty

Questo strumento che alcuni di noi usano sulle proprie auto per il trasporto, secondo quanto riporta il Codice della Strada, deve essere omologato, montato da un'officina autorizzata e annotato sulla carta di circolazione del veicolo

Secondo quanto prevede il Codice della Strada, il gancio traino, che alcuni di noi installano sullle proprie auto quando hanno necessità di trainare un rimorchio,  deve essere omologato, montato da un'officina autorizzata e annotato sulla carta di circolazione del veicolo. 

 

Cosa trainare e cosa dice il Codice

L'installazione di un gancio non omologato o non annotato sulla carta di circolazione è soggetta a sanzioni. È importante anzitutto informare la propria compagnia assicurativa della presenza del gancio di traino sulla tua auto.

Con la patente B è consentito il traino di rimorchi con una massa a pieno carico non superiore a 750 kg. Il peso complessivo di motrice e rimorchio non deve superare le 3,5 tonnellate. 

Non si possono però trainare auto in panne su autostrade e strade extraurbane principali. In questi casi, è obbligatorio usare un carro attrezzi. Non è inoltre consentito montare un gancio non omologato o modificarne la struttura senza collaudo e autorizzazione. Quando il gancio non viene utilizzato non c'è obbligo di rimuoverlo quando non iene usato,, ma è consigliato per evitare danni in caso di urti, migliorare l'estetica e prevenire interferenze con accessori come i portabici.

L'articolo 63 del Codice del Strada

Traino veicoli

   1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto disposto dall'art. 105.
   2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art. 159. La solidità dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.
   3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi.
   4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per l'agganciamento.
   5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00.

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