Milano, gip su caso di violenza sessuale: silenzio 'frainteso' non vale consenso

Lombardia

Il magistrato ha respinto la richiesta di archiviazione della procura ordinando al pm di formulare la richiesta di processo per l'uomo

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Il gip di Milano ha respinto la richiesta di archiviazione della procura in un'indagine per violenza sessuale a carico di un 32enne, accusato di aver abusato nella sua abitazione di una 27enne con fragilità psichiche nel maggio del 2019, perché il silenzio della vittima "non poteva essere affatto frainteso posto che la ragazza aveva chiesto di essere accompagnata a casa". Il magistrato ha quindi respinto l'istanza, ordinando al pm di formulare la richiesta di processo per l'uomo. Il gip ha anche chiarito che, sulla base di elementi di indagine come il racconto della donna e della giurisprudenza della Cassazione, la giovane "non ha mai espresso il consenso al compimento degli atti sessuali" subiti. La ragazza è morta nei mesi scorsi e i suoi genitori si erano opposti all'archiviazione.

La ricostruzione

La vicenda risale alla metà del maggio 2019 quando la vittima, dopo aver trascorso una serata con un'amica sui Navigli, era rimasta sola in piazzale Abbiategrasso. L'uomo le avrebbe offerto un passaggio per tornare a casa, ma invece sarebbe andato verso il suo appartamento dove sarebbe poi avvenuta la violenza. La giovane aveva denunciato l'uomo, dicendo di non averlo mai visto prima di quella notte, e aveva ribadito il suo racconto pure in un incidente probatorio. Aveva riferito che quando aveva capito che il 32enne non la stava accompagnando a casa lei si era paralizzata. "Quando mi accorsi che non stava andando dalla parte giusta, mi immobilizzai e non riuscì a parlare ne' a muovermi", ha messo a verbale la ragazza alla polizia.

Respinta la richiesta della procura

Il giudice, nel disporre l'imputazione coatta per il 32enne ha spiegato che nella "fattispecie" di violenza sessuale non si richiede "affatto un manifesto dissenso" da parte della vittima, "quanto piuttosto, come ribadito dalla Suprema Corte, il consenso", se c'è, deve essere "espresso o, se tacito", deve essere inequivoco. La Procura, invece, ha sottolineato il gip, parlava di "fraintendimento" da parte dell'indagato sul "silenzio" della ragazza. E ciò, per il giudice, equivale "a sostenere la necessità della manifestazione del dissenso che, come ribadito dalla Cassazione, non è affatto richiesto dalla fattispecie" di reato. Inoltre, "le condizioni di buio, di notte tarda, di possibile stato di ebbrezza che il pm evidenzia per 'giustificare' un possibile fraintendimento dell'uomo assumono in vero rilevanza per affermare la condizione di fragilità, vulnerabilita' e debolezza della ragazza".

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