Tfr, nuova tassazione dal 1° gennaio 2027: cosa cambia per i lavoratori dipendenti

Economia
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Introduzione

Dal 1° gennaio 2027 il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi ridisegna una diversa sistemazione delle norme che regolano la tassazione del trattamento di fine rapporto (TFR). Nei giorni scorsi si era parlato della presunta abrogazione della disposizione che contiene la cosiddetta clausola di salvaguardia, con un possibile aumento delle imposte sulla liquidazione per i lavoratori che termineranno il rapporto dal prossimo anno. Sulla questione, dopo le interpretazioni circolate sull'articolo 376 del Dlgs 117/2026, è poi intervenuta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: ha precisato che la clausola non sarebbe stata eliminata, ma semplicemente trasferita all'interno del nuovo Testo unico.

Quello che devi sapere

Come funziona la tutela

Per capire quale ruolo abbia la clausola di salvaguardia nella tassazione del TFR bisogna tornare alla riforma dell’IRPEF entrata in vigore nel 2007. Il riordino di aliquote e scaglioni avrebbe potuto comportare, in alcuni casi, un trattamento fiscale meno favorevole per il TFR, che viene accantonato durante gli anni di lavoro e tassato al momento della liquidazione attraverso il meccanismo della tassazione separata. Proprio per evitare che il passaggio al nuovo sistema fiscale potesse tradursi in un maggiore prelievo sulla liquidazione, era stata prevista una specifica salvaguardia. In fase di tassazione del TFR, il sistema consente infatti di mettere a confronto le regole applicabili al momento della cessazione del rapporto con le aliquote e gli scaglioni di reddito in vigore al 31 dicembre 2006. Se il regime precedente risulta più conveniente, viene applicato quello fiscalmente più favorevole al lavoratore. La stessa disciplina riguarda anche le indennità equipollenti e le altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro.

 

Per approfondire: TFR, nuove regole dal 1° luglio: cosa cambia per aziende e lavoratori

La precisazione di Meloni

A chiarire la questione è intervenuta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo la quale l'abrogazione della vecchia disposizione non comporterebbe la cancellazione della tutela fiscale.

La clausola di salvaguardia, ha spiegato la premier, sarebbe stata infatti riprodotta nel nuovo Testo unico. L'articolo 376 eliminerebbe quindi la precedente norma perché la relativa disciplina sarebbe stata ricollocata all'interno del nuovo impianto legislativo.

Il riferimento è all’articolo 21, comma 11, del nuovo Tuir, che, secondo questa ricostruzione, manterrebbe la possibilità di applicare, quando più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 per la tassazione dei trattamenti di fine rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre somme connesse alla cessazione del rapporto.

La conseguenza sarebbe quindi diversa da quella prospettata inizialmente: non si tratterebbe dell'abolizione della clausola, ma del suo trasferimento e riordino all'interno del nuovo Testo unico.

 

Per approfondire: Tfr, Meloni su clausola di salvaguardia: "Non è abolita, falsità dal Pd"

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Cosa potrebbe cambiare dal 2027

Alla luce della precisazione arrivata dalla premier, non sarebbe quindi corretto affermare che dal 2027 il confronto con le aliquote del 2006 verrà eliminato. Se la lettura fornita da Meloni troverà conferma nell'applicazione della nuova disciplina, la clausola continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo l'entrata in vigore del nuovo Tuir.

In base alla lettura fornita dal governo, il passaggio dall’attuale normativa al nuovo Testo unico dovrebbe quindi riguardare soprattutto la collocazione della disposizione all’interno del nuovo quadro normativo, più che la cancellazione della tutela fiscale.

Restano tuttavia da considerare le modalità con cui la nuova formulazione sarà applicata concretamente. Per questo, spiegano gli esperti, in assenza di ulteriori chiarimenti è prudente evitare di considerare già definitivi tutti gli effetti della riscrittura normativa.

Cosa potrebbe succedere ai vecchi accantonamenti

Un ulteriore punto riguarda le quote accumulate prima del 2027. Nei giorni scorsi era stata avanzata l'ipotesi che la presunta eliminazione della clausola potesse incidere anche sul TFR maturato negli anni precedenti, dal momento che il trattamento fiscale viene determinato al momento della cessazione del rapporto.

Se, invece, la clausola continuerà a essere prevista dal nuovo Testo unico, questa ricostruzione dovrebbe essere rivalutata. Non sarebbe quindi corretto sostenere automaticamente che i vecchi accantonamenti perderanno il beneficio della salvaguardia dal prossimo anno.

Anche su questo aspetto sarà comunque importante verificare le indicazioni applicative che potrebbero arrivare dall'amministrazione finanziaria.

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Il caso delle cessazioni a cavallo d’anno

Particolare attenzione potrebbe essere necessaria per i rapporti di lavoro che termineranno a cavallo tra il 2026 e il 2027.

L’articolo 376 stabilisce infatti dal 1° gennaio 2027 l’abrogazione della vecchia disposizione che contiene la clausola. Alla luce della successiva precisazione del governo, però, sarà necessario coordinare questa norma con la previsione che, nel nuovo Tuir, riprodurrebbe la stessa tutela.

In precedenza erano state avanzate alcune interpretazioni secondo cui la nuova disciplina avrebbe potuto interessare anche determinate cessazioni intervenute il 31 dicembre 2026, qualora il diritto alla percezione del TFR fosse maturato dal giorno successivo.

Si tratta però di un terreno sul quale è opportuno procedere con cautela. Saranno eventuali chiarimenti ufficiali dell'Agenzia delle Entrate a poter definire con maggiore precisione quali regole debbano essere applicate nei casi a cavallo tra i due anni.

L’esempio

Per avere un’idea dell’effetto della retribuzione sull’accantonamento annuale del TFR, si può ricorrere a un esempio puramente teorico, come fa il quotidiano Il Messaggero. Ipotizzando che l’intero stipendio sia rilevante ai fini del calcolo, con 24 mila euro di reddito annuo la quota maturata nell’arco di dodici mesi sarebbe di circa 1.658 euro. L’importo salirebbe a circa 2.073 euro con una retribuzione di 30 mila euro e arriverebbe a 2.764 euro nel caso di uno stipendio annuo pari a 40 mila euro. Per livelli retributivi superiori, l’accantonamento crescerebbe ulteriormente: con 50 mila euro lordi all’anno si arriverebbe a circa 3.456 euro, mentre una retribuzione di 60 mila euro determinerebbe una quota teorica di circa 4.147 euro.

 

Si tratta, tuttavia, di valori lordi che non corrispondono alla somma effettivamente incassata dal dipendente, che deve tenere conto anche della tassazione separata. Per avere soltanto un ordine di grandezza, un accantonamento lordo di 2.073 euro potrebbe trasformarsi in una somma netta compresa indicativamente tra 1.500 e 1.600 euro. Nel caso di una quota di 3.456 euro, il risultato potrebbe attestarsi nell’area dei 2.400-2.500 euro, mentre da un TFR lordo annuo di 4.147 euro potrebbero rimanere circa 2.800-3 mila euro.

 

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