Introduzione
Parlamento europeo e Consiglio hanno raggiunto un'intesa politica sul nuovo Regolamento che aggiornerà la disciplina sui diritti dei passeggeri aerei, al termine di un confronto prolungato e affidato al comitato di conciliazione, convocato per la prima volta dopo un decennio. L'accordo interviene a più di vent'anni dall'introduzione del primo pacchetto e punta a modernizzare il quadro normativo, confermando e rafforzando le tutele previste dal Regolamento Ue 261/2004. Il testo è atteso al voto definitivo a luglio. Le nuove disposizioni entreranno in vigore dalla seconda metà del 2027.
Quello che devi sapere
Trasparenza dei prezzi
La novità principale riguarda la trasparenza tariffaria: il prezzo finale del biglietto mostrato dalle piattaforme di prenotazione e dalle compagnie aeree dovrà essere chiaro fin dall'inizio e includere il bagaglio a mano. Questo non elimina i supplementi delle compagnie low cost, che potranno continuare a proporre una tariffa base senza trolley, meno costosa ma priva del bagaglio aggiuntivo.
Confronto tra le compagnie
L'obiettivo è contrastare il cosiddetto "drip pricing" (la pratica commerciale in cui il prezzo iniziale mostrato al consumatore appare basso, ma aumenta progressivamente durante il processo di acquisto a causa dell'aggiunta di costi considerati essenziali o inevitabili) e rendere omogenea la visualizzazione delle offerte sui motori di ricerca, così da permettere un confronto più corretto tra compagnie tradizionali e low cost. Restano invece invariati i criteri relativi alle dimensioni e al peso del bagaglio a mano, che continueranno a essere stabiliti autonomamente dai vettori.
Posti per minori e persone fragili
Viene introdotto il divieto di applicare costi aggiuntivi per far sedere i minori di 14 anni accanto all'accompagnatore. Lo stesso principio si applica alle persone con disabilità o mobilità ridotta e ai loro assistenti, per i quali l'assegnazione del posto dovrà essere gratuita.
Ritardi e cancellazioni
Le tutele attuali vengono confermate: resta la soglia delle tre ore di ritardo per ottenere l'indennizzo e rimangono i diritti al rimborso e alla riprotezione in caso di negato imbarco, cancellazione comunicata con meno di quattordici giorni di anticipo o ritardi prolungati all'arrivo. Il Parlamento europeo ha respinto i tentativi di innalzare la soglia a quattro o sei ore.
Importi degli indennizzi
Gli importi restano invariati e continuano a dipendere dalla distanza della tratta: 250 euro per i voli fino a 1.500 km; 400 euro tra i 1.500 e 3.500 km; 600 euro oltre 3.500 km. Le nuove norme stabiliscono che per i voli superiori a 3.500 km sia possibile idurre l'indennizzo del 50% se il ritardo all'arrivo non supera le quattro ore, a condizione che venga offerto un volo alternativo.
Circostanze eccezionali
Le compagnie non sono tenute a pagare l'indennizzo quando il disservizio è causato da eventi eccezionali fuori dal loro controllo. I vettori, però, dovranno essere chiare nell'indicazione delle circostanze eccezionali. L'accordo introduce un elenco chiaro di tali circostanze, che comprende calamità naturali, guerre, condizioni meteo proibitive, comportamenti indisciplinati dei passeggeri e scioperi dei servizi aeroportuali o dell'assistenza a terra.
Assistenza ai passeggeri
In caso di attese prolungate, le compagnie dovranno fornire bevande ogni due ore di attesa e un pasto dopo tre ore. Se il ritardo si prolunga nella notte, scatterà l'obbligo di garantire il pernottamento in hotel fino a un massimo di tre notti. Le istruzioni per i reclami e le richieste di assistenza dovranno essere chiare e facilmente accessibili tramite smartphone o canali digitali.
Il percorso legislativo
L'accordo, ancora provvisorio, deve essere confermato da Parlamento e Consiglio Ue. Una volta approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, diventerà il nuovo standard per i voli dell'Unione.
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