Fisco, da domani al via l’invio del 730 precompilato. Ecco quando scattano i controlli
EconomiaIntroduzione
A partire dal 14 maggio sarà possibile trasmettere la dichiarazione dei redditi precompilata. I contribuenti potranno scegliere se inviare il modello senza intervenire sui dati inseriti dall’Agenzia delle Entrate oppure apportare integrazioni e correzioni. In questo caso gli eventuali controlli riguarderanno esclusivamente quelle voci modificate e non i dati già caricati dal Fisco. Diverso il discorso per chi ottiene dei rimborsi: in queste situazioni l’Agenzia può effettuare controlli completi sull’intera dichiarazione e richiedere tutta la documentazione. Ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
Quando il modello risulta accettato
La dichiarazione viene considerata “accettata” anche se si interviene su elementi che non incidono sul calcolo delle imposte. È il caso, ad esempio, del cambio di indirizzo all’interno dello stesso Comune oppure della variazione del sostituto d’imposta.
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Quando il modello risulta modificato
Il modello viene invece classificato come "modificato" quando il contribuente inserisce dati presenti soltanto nel prospetto riepilogativo allegato alla precompilata, anche se quelle informazioni derivano comunque dall’Agenzia delle Entrate. Succede spesso con le spese legate a ristrutturazioni edilizie o interventi di efficientamento energetico nel primo anno di detrazione. In questi casi i dati compaiono negli allegati ma non vengono riportati automaticamente nel 730, anche perché il contribuente può decidere come ripartire la spesa tra più soggetti o modificare le quote di detrazione. Di conseguenza, la compilazione dei relativi righi trasforma la dichiarazione in un modello modificato, con possibili verifiche limitate alle singole voci aggiunte. Lo stesso principio vale anche per altre spese inserite manualmente, come quelle sostenute per dispositivi medici acquistati online o nella grande distribuzione, oppure per alcune spese veterinarie effettuate presso le Asl.
Per approfondire: 730 Precompilato 2026, gli errori da evitare per non perdere le detrazioni. Cosa sapere
I controlli previsti
Nella maggior parte dei casi le verifiche dell’Agenzia si concentrano soltanto sui dati corretti o integrati dal contribuente. Da quest’anno, inoltre, il Fisco può consultare integralmente le informazioni presenti nel sistema Tessera sanitaria, comprese quelle relative alle prestazioni erogate, quando la dichiarazione rientra tra quelle selezionate per i controlli formali a campione, che riguardano circa il 10% dei modelli trasmessi. Restano comunque possibili accertamenti anche sulle dichiarazioni inviate senza modifiche. L’Agenzia può infatti verificare la presenza dei requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni fiscali, come l’effettivo utilizzo dell’immobile come abitazione principale per ottenere la detrazione degli interessi del mutuo oppure per applicare l’aliquota maggiorata prevista dal bonus casa.
Rimborsi oltre 4mila euro
Le dichiarazioni da cui emerge un credito superiore a 4mila euro sono sottoposte obbligatoriamente a verifiche approfondite, indipendentemente dal fatto che siano state corrette o meno. La normativa stabilisce anche tempi precisi: i controlli devono essere conclusi entro quattro mesi dalla scadenza prevista per l’invio della dichiarazione. Per il modello 730 il termine di presentazione è fissato al 30 settembre; perciò, gli accertamenti dovranno chiudersi entro il successivo 30 gennaio. In queste situazioni l’Agenzia delle Entrate può domandare tutta la documentazione relativa alle spese sostenute, comprese le fatture dei lavori edilizi, anche se dispone già dei dati dei bonifici effettuati. Per questo motivo chi ha sostenuto costi elevati dovrebbe conservare con attenzione ogni documento utile.
Verifiche fiscali e limiti ai controlli
Il tema dei controlli, centrale anche per la dichiarazione precompilata, si intreccia con due recenti ordinanze della Cassazione dedicate ai limiti dei poteri del Fisco durante le verifiche nelle sedi aziendali. I giudici hanno rimesso alle Sezioni Unite una questione che potrebbe incidere su molti accertamenti del passato: capire se le prove raccolte attraverso accessi eseguiti in violazione del domicilio dell’impresa fossero già inutilizzabili prima della riforma del 2024 dello Statuto del contribuente. Nello stesso tempo, la Sezione Tributaria ha fissato alcuni criteri pratici per distinguere le ispezioni legittime da quelle considerate eccessive o arbitrarie.
Le sentenze europee
La vicenda nasce da un’ordinanza depositata l’11 maggio dal collegio presieduto da Lucio Napolitano, con relatore Giuliano Tartaglione, relativa a una società del settore del calcestruzzo. Sul fondo ci sono le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo nei casi Italgomme e Agrisud, con cui nel 2025 l’Italia è stata condannata per controlli fiscali autorizzati dalla stessa amministrazione chiamata poi a eseguirli. Secondo Strasburgo, la tutela del domicilio prevista dalla Convenzione europea riguarda anche le sedi delle imprese e non soltanto le abitazioni private.
Il tema delle prove
Per adeguarsi alle indicazioni europee, il legislatore ha introdotto nel 2024 l’articolo 7-quinquies dello Statuto del contribuente, che vieta l’utilizzo delle prove raccolte in violazione della legge. Resta però aperto un nodo, cioè quello per cui questo principio vale soltanto dopo la riforma oppure era già ricavabile dall’articolo 14 della Costituzione. La Sezione Tributaria sembra propendere per la seconda ipotesi, pur riconoscendo orientamenti diversi all’interno della Cassazione. Per questo la questione è stata affidata alle Sezioni Unite. Se questa linea verrà confermata, potranno essere messi in discussione numerosi accertamenti fondati su accessi autorizzati senza un controllo esterno indipendente.
Quando gli accessi sono legittimi
La seconda ordinanza, depositata il 20 aprile, riguarda invece i criteri da applicare nelle verifiche fiscali. Il provvedimento, firmato dal collegio presieduto da Angelina-Maria Perrino con relatrice Tania Hmeljak, respinge il ricorso di un’associazione sportiva dilettantistica e chiarisce quando un’ispezione può considerarsi valida. Secondo la Cassazione, la sentenza Italgomme non ha bocciato in modo automatico il sistema italiano, ma ha valutato i singoli casi concreti. Un accesso è legittimo quando l’autorizzazione è motivata, le richieste sono pertinenti, i tempi della verifica contenuti e l’oggetto del controllo ben definito. Nel caso dell’associazione sportiva, l’ispezione aveva riguardato un solo anno d’imposta, si era svolta in tre giornate e puntava a verificare la reale natura dell’attività svolta. Per questo la Corte ha escluso l’esistenza di una verifica indiscriminata.
Attesa per la decisione finale
Le due ordinanze, quindi, da un lato rafforzano le tutele per i contribuenti, dall’altro evitano che ogni accertamento possa essere contestato automaticamente. Richiamare le sentenze di Strasburgo, infatti, non basterà da solo per far annullare una verifica fiscale: sarà necessario dimostrare concretamente un abuso o un utilizzo sproporzionato dei poteri ispettivi. Ora la parola passa alle Sezioni Unite della Cassazione. Se verrà confermato l’orientamento emerso nella prima ordinanza, il numero degli accertamenti potenzialmente contestabili potrebbe essere elevato, ma limitato ai casi in cui le verifiche mostrano evidenti profili di illegittimità.
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