Rinnovo assegno di inclusione, nessuna sospensione dopo i 18 mesi: le novità Inps

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"Viene eliminata - si legge in una nota - la previsione relativa al periodo di sospensione di un mese successivo allo scadere delle prime diciotto mensilità di fruizione della misura e ai singoli periodi di rinnovo di dodici mesi"

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Nessuna sospensione dell'Assegno di inclusione dopo i primi 18 mesi di erogazione ma riduzione del 50% della prima mensilità dopo il rinnovo del beneficio: lo chiarisce l'Inps con un messaggio con il quale dà le istruzioni sulle nuove regole introdotte dalla legge di Bilancio. 

Riduzione del 50% della prima mensilità dopo rinnovo

"Viene eliminata - si legge - la previsione relativa al periodo di sospensione di un mese successivo allo scadere delle prime diciotto mensilità di fruizione della misura e ai singoli periodi di rinnovo di dodici mesi. Viene, inoltre, estesa l'applicabilità della disciplina del contributo straordinario alle domande dell'ADI per le quali il diciottesimo mese di percezione del beneficio sia ricaduto nel mese di novembre 2025". Aumenta inoltre l'autorizzazione di spesa. 

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