I giudici della Corte di Giustizia dell’Unione europea hanno ritenuto legittima la procedura europea che consente agli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di specifici Ogm sul proprio territorio. La sentenza arriva dopo il ricorso presentato da un agricoltore contro il divieto italiano sul mais Mon 810
Vietare la coltivazione di Ogm è legittimo. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione europea, chiarendo che il divieto non viola le regole sulla libera circolazione delle merci, né la libertà d’impresa o i principi di non discriminazione e proporzionalità. In una sentenza pubblicata oggi, i giudici di Lussemburgo hanno confermato che l’Italia può vietare la coltivazione del mais geneticamente modificato sul proprio territorio e hanno riconosciuto la validità della procedura europea che consente agli Stati membri di limitare o escludere la coltivazione di specifici Ogm.
Il caso sul mais Mon 810
La sentenza arriva dopo il ricorso presentato da un agricoltore friulano contro il divieto di coltivazione del mais Mon 810 in Italia. L’agricoltore aveva coltivato la varietà geneticamente modificata, prodotta da Monsanto e progettata per resistere agli attacchi degli insetti, nonostante il divieto in vigore. Le autorità avevano ordinato la distruzione delle coltivazioni e inflitto sanzioni per 50mila euro.
Il divieto si basa su una procedura prevista dal diritto dell’Unione: nel 2015 l'Ue ha stabilito le condizioni che consentono agli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di Ogm sul proprio territorio. La procedura prevede che, su richiesta di uno Stato, l’ambito geografico dell’autorizzazione alla coltivazione di un Ogm possa essere modificato. In assenza di opposizione da parte del titolare dell’autorizzazione entro 30 giorni, la Commissione europea prende atto della modifica, che diventa immediatamente applicabile.
La sentenza della Corte di Giustizia
L’agricoltore ha fatto ricorso alla magistratura contro le decisioni adottate nei suoi confronti. I giudici hanno quindi sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea diverse questioni pregiudiziali, per verificare la validità della procedura prevista dal diritto Ue.
Nella sentenza, la Corte sottolinea che il legislatore dell’Unione dispone di un ampio margine di discrezionalità per legiferare in settori come la coltivazione di Ogm, che presuppongono "valutazioni complesse" e hanno ripercussioni politiche, economiche e sociali, sia a livello nazionale che locale. Secondo i giudici, la procedura introdotta nel 2015 dall'Ue non è contraria al diritto Ue. In particolare, per la Corte, questo meccanismo non viola il principio di proporzionalità né crea discriminazioni tra gli agricoltori dei diversi Stati membri. Il divieto di coltivare un Ogm non costituisce neppure una violazione della libera circolazione delle merci, poiché non impedisce alle imprese di importare prodotti contenenti quel mais né ai consumatori di acquistarli. Infine, la Corte constata che l’obbligo di motivare la limitazione o il divieto di coltivazione di un Ogm si applica solo qualora il titolare dell’autorizzazione in questione si opponga. Nel caso specifico, il consenso tacito del titolare esclude questa ipotesi, nonché qualsiasi eventuale ingerenza nella libertà d’impresa.