Lavoro, cambiano norme su dimissioni e contratti stagionali. Ecco le novità

Economia
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Introduzione

Dal 12 gennaio è entrato in vigore il disegno di legge Lavoro collegato alla Manovra, che contiene novità su dimissioni in caso di assenze ingiustificate, ma anche su smartworking, sui contratti di somministrazione e stagionali. Ecco tutte le novità

Quello che devi sapere

Dimissioni per assenza ingiustificata

  • La novità più importante è contenuta nell'articolo 19 del ddl Lavoro, dove si dice testualmente che "in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore”. Il legislatore difatti si tratta di un'equiparazione tra l'assenza ingiustificata dal lavoro e le dimissioni volontarie

 

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Mancato accesso alla Naspi

  • In pratica questo significa che il lavoratore non può accedere alla Naspi, cioè al sussidio di disoccupazione. L’obiettivo della legge è chiaro: semplificare la cessazione del rapporto di lavoro in caso di assenze ingiustificate di lungo periodo evitando che scatti anche il sussidio. Per le opposizioni, però, c’è il rischio di un ritorno alle cosiddette “dimissioni in bianco”

 

Per approfondire: Naspi e dimissioni volontarie, cosa cambia da gennaio 2025

A chi spetta la Naspi

  • Dunque, a chi spetta la Naspi? Escludendo il caso sopra menzionato, il sussidio spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione. Tra questi vanno inclusi apprendisti; soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni

Si può lavorare se si percepisce la Naspi?

  • Sì, il percettore dell’indennità Naspi, in base a quanto indicato D. Lgs. 22/2015, può intraprendere una nuova attività di lavoro autonomo, a condizione che siano rispettati determinati limiti di reddito

L’eccezione

  • Occhio però all’eccezione: questa nuova disciplina, infatti, non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza. Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare l’assenza ingiustificata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), che a sua volta deve accertarne l’effettività e verificare eventuali abusi da parte del datore stesso

Lo smartworking

  • In materia di smartworking, rimane l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare, in via telematica al ministero del Lavoro, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo, oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile

Meno vincoli per la somministrazione del lavoro

  • Per quanto riguarda i contratti in somministrazione, il provvedimento esclude dal tetto del 30% di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei contratti i somministrati a tempo indeterminato assunti dalle agenzie per il lavoro e i somministrati per nuove attività, startup, attività stagionali, spettacoli, sostituzioni, over 50. Inoltre, non si applicano i limiti di durata e le causali per quelli a termine in caso di impiego di disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati

Unico contratto di apprendistato duale

  • Il provvedimento introduce inoltre anche la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, anche nella terza tipologia di apprendistato, ossia quella concernente l’apprendistato di alta formazione e di ricerca

Più contratti di lavoro stagionali

  • Secondo le nuove regole il ricorso ai contratti stagionali può essere esteso ad altre attività. La normativa, infatti, evidenzia come rientrino nella categoria anche "le attività organizzate per fronteggiare intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, oppure le esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dal Ccnl, inclusi quelli già vigenti, stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria"

 

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