Antiriciclaggio, in arrivo controlli più severi sul trasferimento di contanti. Cosa sapere
EconomiaIntroduzione
Stretta in arrivo sul trasferimento di denaro contante in entrata o uscita dal territorio nazionale: a prevederlo la bozza del decreto legislativo che sarà oggi, lunedì 9 dicembre, in Consiglio dei ministri
Quello che devi sapere
All'interno del decreto
- All’interno del decreto saranno previste sanzioni più salate, inasprimento dei sequestri e la possibilità per le autorità di trattenere il denaro nel caso di violazioni relative agli obblighi di dichiarazione o indizi di possibili collegamenti con la criminalità
Per approfondire: Tetto ai contanti, norme antiriciclaggio dell'Ue: novità e cosa prevedono
Dove incide il decreto legislativo
- Il provvedimento, in 4 articoli, apporta modifiche alla disciplina sul mercato dell'oro del 2000 e ad un decreto legislativo del 2008 sulla normativa in materia valutaria
- Per approfondire: Milleproroghe 2025, dalle polizze per calamità alle multe Covid: la bozza del decreto
Gli obblighi del contante
- Per quanto riguarda il contante, invece, resta l'obbligo di dichiarazione per chi entra o esce dal territorio nazionale con importi pari o superiori a 10 mila euro: viene aggiunto che l'obbligo non è soddisfatto non solo se le informazioni sono inesatte o incomplete, ma anche "se il denaro contante non è messo a disposizione ai fini di controllo"
Previsto anche il trattenimento del denaro
- Viene poi introdotto un nuovo articolo, in base al quale “l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza possono trattenere il denaro” se gli obblighi di dichiarazione non sono stati assolti in tutto o in parte o “qualora emergano indizi che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, a prescindere dall’importo, potrebbe essere correlato ad attività criminose”
La durata massima del trattenimento
- Il trattenimento temporaneo, che può essere disposto “anche nel caso di denaro contante, accompagnato o non accompagnato, di importo inferiore a 10 mila euro”, ha una durata massima di 30 giorni, con possibile estensione a 90 in casi particolari, ed è finalizzato ad individuare “gli elementi richiesti per l’applicazione della legge penale”
I controlli
- Occhio ai controlli, che oltre che casuali potranno essere anche basati sull’analisi dei rischi anche con procedimenti informatici. E i dati e le informazioni acquisiti potranno essere utilizzati ai fini fiscali
Le regole per il sequestro del denaro contante trasferito
- Viene inoltre eliminata la soglia di almeno 10mila euro per il sequestro del denaro contante trasferito o che si cerca di trasferire e vengono alzati i limiti stabiliti per il sequestro (le percentuali attuali del 30% e 50% dell’importo eccedente passano a 50, 70 e 100%). Il sequestro può avvenire anche con informazioni “inesatte o incomplete”. L’importo del sequestro non può essere inferiore a 900 euro e superiore a un milione di euro. Vengono infine inasprite anche le sanzioni, che partono da un minimo di 900 euro, anziché 300
Cosa comprende la definizione di “contante”
- A livello generale, con il decreto legislativo si aggiorna la definizione di “contante”: non ci sono più solo banconote e monete, ma anche strumenti negoziabili al portatore come traveller’s cheque, assegni, vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, carte prepagate non nominative
L’istituzione di un adeguato sistema di sorveglianza
- Queste misure vogliono assicurare l’istituzione di un adeguato sistema di sorveglianza sul denaro contante. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza, ciascuna secondo le proprie competenze, scambiano attraverso il Sistema di Informazioni doganali (SID) le informazioni che hanno acquisito con le omologhe autorità competenti degli altri Stati membri
- Per approfondire: I pagamenti in contanti inquinano, ecco perché
Gli interventi in materia
- Questo non è l’unico intervento in materia effettuato dal Consiglio dei ministri: già lo scorso settembre il Consiglio dei ministri aveva aggiornato le disposizioni in materia di trasferimento del denaro contante e non solo. Infatti fu modificata anche la definizione di “oro da investimento”, ricomprendendovi anche l’oro destinato a successiva lavorazione, e di “materiale d’oro”, che amplia il novero delle operazioni in oro che devono essere dichiarate all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) riducendo (da 12.500 euro a 10 mila euro) il relativo “valore soglia”, precisando che rilevano anche le operazioni nelle quali non vi sia stata consegna di oro e prevedendo che l’obbligo di dichiarazione sussista anche in relazione ad operazioni dello stesso tipo. Da segnalare, inoltre, come quel decreto abbia subordinato l’esercizio, in via professionale, del commercio di oro da parte di società di capitali alla previa comunicazione all’Organismo degli agenti e mediatori (OAM), al quale viene attribuito il compito di istituire e tenere un apposito registro
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in questa scheda
- All'interno del decreto
- Dove incide il decreto legislativo
- Gli obblighi del contante
- Previsto anche il trattenimento del denaro
- La durata massima del trattenimento
- I controlli
- Le regole per il sequestro del denaro contante trasferito
- Cosa comprende la definizione di “contante”
- L’istituzione di un adeguato sistema di sorveglianza
- Gli interventi in materia
- Leggi anche
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