Rogiti immobiliari, novità nel Ddl Lavoro: cosa cambia nei contratti di compravendita
EconomiaIntroduzione
All’interno del Ddl Lavoro, ora al Senato, è presente una novità che potrebbe cambiare il mondo dei rogiti immobiliari: non sarà più necessario per compratore e venditore indicare gli importi delle provvigioni pagate agli agenti ma basterà il numero di fattura e dichiarare che quanto pagato coincide con l’importo del documento. Restano tutti gli altri obblighi, compresi quelli di riportare il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio e anche le "analitiche modalità di pagamento".
Una scelta che va in controtendenza rispetto a quanto disposto dal Dl n.223/2006, voluto dall’allora ministro dello Sviluppo economico Pierluigi Bersani, che aveva pensato a tale norma per combattere l'evasione. "Questa modifica, che proponiamo ormai da tempo, ha la finalità di tutelare la privacy e la riservatezza riguardo gli aspetti economici della prestazione di mediazione, ma anche di salvaguardare la libera trattativa tra cittadino e professionista. Dal momento che sugli importi di mediazione da versare c’è una trattativa totalmente libera, non ha senso far conoscere alla controparte quanto è stato pattuito", ha dichiarato Gianbattista Baccarini, presidente nazionale Fiaip
Quello che devi sapere
La novità sui rogiti
- Novità in vista per i rogiti immobiliari: da adesso non sarà più necessario apporre gli importi delle provvigioni pagate agli agenti al momento di acquisto o di vendita di una casa
Per approfondire:
Case, nel 2024 le compravendite immobiliari segnano -7,2%: ecco i motivi del calo
Rivoluzionato il dl n.223/2006
- Questa novità è presente nel Ddl Lavoro, approdato al Senato dopo il passaggio alla Camera. Si tratta di una novità importante che rivoluziona quanto previsto nel decreto-legge n.223/2006, una delle tante liberalizzazioni volute dall’allora ministro dello Sviluppo economico, Pierluigi Bersani
Cos’è il rogito?
- A questo proposito è giusto ricordare la definizione di rogito, detto anche contratto definitivo perché conclude la compravendita immobiliare. Con il rogito il bene passa definitivamente e consensualmente dal venditore all’acquirente, che ne diventa proprietario pagandone il prezzo con le modalità pattuite nel contratto preliminare. L’atto garantisce così la data certa di passaggio da un proprietario all’altro
La norma oggi in vigore
- Ma cosa prevede la norma attualmente in vigore? Oggi quando si redige l’atto di cessione di un immobile vanno dichiarate diverse informazioni: innanzitutto, "ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare se si è avvalsa di un mediatore", cioè un agente; poi vanno forniti "i dati identificativi del titolare", tramite codice fiscale o partita iva; e, infine, "l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività"
Cosa cambia
- Il Ddl Lavoro prevede che invece di indicare quanto pagato agli agenti si potrà riportare il numero di fattura e dichiarare che quanto pagato coincide con l’importo del documento
Cosa resta
- Restano invece tutti gli altri obblighi, tra cui quello di riportare il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio
Le analitiche modalità di pagamento
- Resta altresì importante anche riportare "le analitiche modalità di pagamento" al momento del rogito: il riferimento è agli estremi completi dei mezzi di pagamento, come quelli di bonifici e assegni. L'obbligo di indicazione delle modalità di pagamento riguarda anche le somme pagate anteriormente all'atto, come caparre e acconti
Perché era stata pensata tale norma
- Indicare le spese per le provvigioni agli agenti, su cui peraltro vige una detrazione del 19% su un importo massimo di mille euro, era una norma pensata a suo tempo in chiave antievasione: in questo modo compratore e venditore, dopo avere trattato separatamente sulla cifra da versare all’agente immobiliare, dichiaravano esplicitamente al momento del rogito quanto avevano pagato
Perché cambiare
- La ragione di tale cambiamento risiede anche nella privacy da tutelare. "Questa modifica, che proponiamo ormai da tempo, ha la finalità di tutelare la privacy e la riservatezza riguardo gli aspetti economici della prestazione di mediazione, ma anche di salvaguardare la libera trattativa tra cittadino e professionista. Dal momento che sugli importi di mediazione da versare c’è una trattativa totalmente libera, non ha senso far conoscere alla controparte quanto è stato pattuito, creando situazioni spesso sgradevoli", ha dichiarato a Il Sole 24 Ore Gian Battista Baccarini, presidente nazionale Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali)
La lotta all’evasione
- Secondo Baccarini, "la diffusione dell’obbligo di fatturazione elettronica ha fatto venir meno le riserve che c’erano in passato; ora è sufficiente il riferimento alla fattura per ricostruire tutta la catena del pagamento. Inoltre, va ricordato che nessuno degli altri professionisti coinvolti in una vendita indica esplicitamente il proprio compenso"
Per approfondire:
Prezzi affitti e compravendite case nelle grandi città: i rendimenti nel 2024