Introduzione
Il decreto ministeriale del 31 luglio indica la procedura consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo, che punta a instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione tra amministrazione finanziaria e società. Entra in vigore dal prossimo 25 settembre ed è ora in Gazzetta ufficiale.
Nello specifico, i contribuenti che si accorgono di aver commesso omissioni o irregolarità possono sanare spontaneamente la propria situazione
Quello che devi sapere
In Gazzetta Ufficiale
- È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del ministero dell’Economia e delle Finanze n.136, risalente allo scorso 31 luglio, che indica la procedura con cui gli aderenti al regime di cooperative compliance possono effettuare la regolarizzazione agevolata delle violazioni. Per cooperative compliance si intende il regime di adempimento collaborativo, che ha l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione tra amministrazione finanziaria e società
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Cosa possono fare i contribuenti
- I contribuenti ammessi a questo tipo di regime che si accorgono di aver commesso omissioni o irregolarità nella determinazione e nel pagamento di somme dovute all’Agenzia delle entrate oppure che intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell’Agenzia, possono sanare spontaneamente la propria situazione utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997)
Dal 25 settembre
- Il decreto ministeriale indica la procedura ad hoc che è consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo. Il decreto entra in vigore dal prossimo 25 settembre
Entro 9 mesi dalla scadenza dell’accertamento
- Nello specifico, spiega il sito d’informazione dell’Agenzia delle Entrate, i contribuenti interessati possono presentare al competente ufficio dell'Agenzia stessa una comunicazione che contenga tutti gli elementi informativi utili a consentire all'ufficio una disamina esaustiva del caso, e calcolare le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata. Lo deve fare entro 9 mesi dalla scadenza dei termini di accertamento
Modalità di invio
- La comunicazione deve essere redatta in carta libera, sottoscritta e presentata all'ufficio competente. È possibile consegnarla a mano, spedirla con raccomandata con avviso di ricevimento oppure inviarla via Pec
Come risponde l’Agenzia/1
- Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Agenzia notifica al contribuente uno schema di ricalcolo con l'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in base alla comunicazione qualificata. Sempre l’Agenzia assegna un termine non inferiore a sessanta giorni per eventuali osservazioni
Come risponde l’Agenzia/2
- Una volta passati due mesi (sessanta giorni) dalla scadenza del termine assegnato, l’Ufficio valuta le eventuali osservazioni del contribuente e notifica un atto di ricalcolo con l'indicazione dell'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione comunicata. Comunica inoltre la data, non inferiore a quindici giorni, entro cui il contribuente dovrà effettuare il versamento
Come si conclude la procedura
- La procedura si conclude con il versamento degli importi dovuti in base all'atto di ricalcolo o dello schema di ricalcolo, e, dove necessario, con la presentazione della dichiarazione integrativa. Ciò detto, il contribuente può anticipare la conclusione della procedura pagando le maggiori imposte, sanzioni e interessi indicati dall'ufficio nello schema di ricalcolo
Cos’è il programma di cooperative compliance
- Il programma di cooperative compliance è stato istituito in origine con il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, chiamato “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23” (Dlgs 128/2015). Possono aderirvi i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, cioè il rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario. Lo spiega il sito di settore Partitaiva.it
Novità introdotte nel 2023
- Nel 2023 questa misura è stata potenziata. Le novità sono entrate in vigore a gennaio di quest’anno. È stato stabilito fra l’altro che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, indicato dall’articolo 4 del Dlgs n. 128/2015 (Tax control framework), deve essere certificato da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, in linea con le indicazioni che saranno fornite con apposito provvedimento dell’Agenzia. La certificazione, si legge sempre sull’Agenzia delle Entrate, permetterà un controllo più facile dello stesso Tcf da parte delle Entrate stesse
Si abbassa la soglia del fatturato
- La riforma inoltre aveva abbassato la soglia del fatturato annuo per l’ingresso, che sarà decrescente: passerà infatti dal miliardo nel 2023 a 750milioni dal 2024, a 500milioni dal 2026 fino ad arrivare a 100milioni a partire dal 2028
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in questa scheda
- In Gazzetta Ufficiale
- Cosa possono fare i contribuenti
- Dal 25 settembre
- Entro 9 mesi dalla scadenza dell’accertamento
- Modalità di invio
- Come risponde l’Agenzia/1
- Come risponde l’Agenzia/2
- Come si conclude la procedura
- Cos’è il programma di cooperative compliance
- Novità introdotte nel 2023
- Si abbassa la soglia del fatturato
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