Superbonus e Bonus Edilizi 2024, da oggi 1° settembre cambiano le sanzioni: cosa sapere
EconomiaIntroduzione
A partire da oggi, primo settembre, le sanzioni relative alle frodi sui bonus edilizi saranno più basse. Questo cambiamento è previsto dal Decreto Sanzioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso giugno, che introduce un alleggerimento delle sanzioni tributarie. Le percentuali previste prima di questo provvedimento andavano dal 30% fino al 200% dell’importo compensato, a seconda della tipologia di credito (“inesistente” o “non spettante”). Con la nuova normativa, le sanzioni scendono al 25% per i crediti "non spettanti" e al 70% per quelli "inesistenti". Ecco nel dettaglio come cambiano le sanzioni e tutto ciò che c’è da sapere.
Quello che devi sapere
Il Decreto Sanzioni alleggerisce le sanzioni tributarie
Il Decreto Sanzioni, pubblicato a giugno, rientra nell’ambito della riforma fiscale. Fra i temi introdotti c’è l’alleggerimento delle sanzioni tributarie, che tocca anche i bonus edilizi, a partire dal Superbonus
Cosa prevede
Il Decreto Sanzioni ha apportato delle modifiche alle sanzioni che vengono irrogate nel caso in cui i contribuenti usufruiscono di crediti “non spettanti” o “inesistenti” derivanti dai bonus edilizi, introducendo anche alcune modifiche alle definizioni delle due diverse tipologie di crediti d’imposta. Il provvedimento mira a una maggiore chiarezza in merito a cosa deve pagare il contribuente che compensa un credito d’imposta in maniera illegittima, anche nei casi in cui ci sia stato solo un errore
Le sanzioni precedenti
In precedenza, le sanzioni erano più severe: i crediti "inesistenti" comportavano una sanzione dal 100% al 200% dell’importo compensato, mentre i crediti "non spettanti" prevedevano una sanzione del 30%
Le sanzioni attuali
Con il nuovo decreto, le sanzioni sono state ridotte. Da oggi, i crediti "non spettanti" saranno soggetti a una sanzione del 25%, mentre quelli "inesistenti" saranno puniti con una sanzione del 70%. Quest’ultima, può in seguito essere aumentata della metà e fino al doppio (140%) nel caso in cui i crediti inesistenti siano fondati su fatti materiali “oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici”
Crediti d’imposta “inesistenti”: cosa cambia
La definizione di crediti d’imposta "inesistenti" è stata ampliata. Prima delle modifiche apportate con il decreto, infatti, erano ritenuti “inesistenti” solo quei crediti d’imposta che rispondevano a un doppio requisito: l’assenza anche parziale dei presupposti di legge e la non rilevabilità dell’irregolarità tramite controlli automatizzati. Ora, il secondo requisito è stato eliminato
Maggiore frequenza della fattispecie “inesistenti”
Questo cambiamento significa che più crediti possono rientrare nella categoria "inesistenti". Per come era stata scritta la normativa, nella sezione “inesistenti” cadevano solo i crediti d’imposta del tutto fraudolenti, basati ad esempio su documentazioni tecniche false che attestano lavori edilizi mai realmente realizzati
Crediti “non spettanti”: cosa cambia
Per quanto riguarda i crediti “non spettanti”, ora rientrano nella categoria quelli fondati su fatti reali ma che difettano di specifici elementi o particolari qualità, nonché quelli utilizzati “in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti” oppure “fruiti in misura superiore a quella prevista”. Quest’ultimo è un caso comune, spesso dovuto a errori di calcolo
Cosa viene escluso dalla categoria “non spettanti”
Non solo la sanzione per questi casi scende dal 30% al 25%, ma il nuovo decreto fa anche uscire dalla categoria di “non spettanti” quei crediti d’imposta che non difettano di “specifici elementi o particolari qualità”, ma per i quali non siano stati rispettati alcuni adempimenti amministrativi minori. Per questa tipologia si prevede una sanzione fissa di 250 euro, sempre che il contribuente rimuova la violazione entro la presentazione della dichiarazione dei redditi
Quando si usa la sanzione da 250 euro
Questa sanzione si applica nei casi in cui:
- Gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza
- La violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione stessa
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- Cosa prevede
- Le sanzioni precedenti
- Le sanzioni attuali
- Crediti d’imposta “inesistenti”: cosa cambia
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