Bonus edilizi 2024, in arrivo riduzione delle sanzioni per frodi ed errori: cosa cambia
EconomiaIntroduzione
Il decreto Sanzioni, che rientra nella riforma fiscale, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Prevede l’alleggerimento delle sanzioni tributarie, che toccherà anche i bonus edilizi. Le percentuali previste prima di questo provvedimento andavano dal 30% fino al 200% dell’importo compensato, a seconda della tipologia di credito (“inesistente” o “non spettante”). La nuova normativa prevede invece, a partire dal 1° settembre 2024, una sanzione del 25% per i crediti “non spettanti” e una del 70% per quelli “inesistenti”.
Quello che devi sapere
Il decreto Sanzioni è in Gazzetta Ufficiale
- Lo scorso 28 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto “decreto Sanzioni”, che rientra nella riforma fiscale. Fra i temi introdotti c’è l’alleggerimento delle sanzioni tributarie, che toccherà anche i bonus edilizi (in primis il Superbonus).
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Cosa prevede
- Il provvedimento mira a una maggiore chiarezza in merito al cosa dovrà pagare il contribuente che compensa un credito d’imposta in maniera illegittima, anche nei casi in cui ci sia stato solo un errore: ci sarà una netta distinzione fra crediti “inesistenti” e “non spettanti”, e si imporrà un aumento dei casi punibili con la sanzione più grave, dato dall’ampliamento della categoria dei crediti “inesistenti”. Al contempo, come accennato, si procede con una riduzione delle sanzioni
Cos’è la compensazione
- La compensazione è l’operazione di sottrazione degli importi a credito da quelli a debito. Nel caso dei bonus edilizi, le detrazioni fiscali maturano in capo a chi ristruttura casa come crediti nei confronti dello Stato. In caso di crediti fondati illeciti – determinati da una frode o anche solo saltato un passaggio amministrativo – si viene sanzionati
Le sanzioni precedenti
- In precedenza si prevedeva infatti una sanzione più pesante per i crediti “inesistenti” e una più leggera per quelli “non spettanti”. Nel primo caso, il contribuente era tenuto a una sanzione che andava dal 100% al 200% dell’importo compensato. Nel secondo caso la sanzione ammontava al 30%
Le sanzioni attuali
- Il nuovo decreto legislativo abbassa questi valori. Prevede, a partire dal 1° settembre 2024, una sanzione del 25% per i crediti “non spettanti” e una del 70% per quelli “inesistenti”. Quest’ultima, può in seguito essere aumentata della metà (105%) e fino al doppio (140%) nel caso in cui i crediti inesistenti siano fondati su fatti materiali “oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici”
Le altre novità
- La fattispecie dei crediti d’imposta “inesistenti” risulterà più ampia. Prima delle modifiche apportate con il decreto, infatti, erano ritenuti “inesistenti” solo quei crediti d’imposta che rispondevano a un doppio requisito: l’assenza anche parziale dei presupposti di legge e la non rilevabilità di detta carenza tramite controlli fiscali automatizzati. Il decreto eliminerà il secondo requisito
Maggiore frequenza della fattispecie “inesistenti”
- Quindi, la fattispecie più grave potrà configurarsi con maggiore frequenza. Per come era stata scritta la normativa, nella sezione “inesistenti” cadevano solo i crediti d’imposta del tutto fraudolenti, basati ad esempio su documentazioni tecniche false che attestano lavori edilizi mai realmente realizzati
Fattispecie “non spettanti”
- Per quanto riguarda i crediti “non spettanti”, ora rientrano nella categoria quelli fondati su fatti reali ma che difettano di specifici elementi o particolari qualità, nonché quelli utilizzati “in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti” oppure “fruiti in misura superiore a quella prevista”. Quest’ultimo è un caso frequente dovuto alle difficoltà di calcolo che hanno incontrato anche gli operatori più onesti
Cosa viene escluso dalla categoria “non spettanti”
- Non solo la sanzione per questi casi scende dal 30% al 25%, ma il nuovo decreto fa anche fuoriuscire dalla categoria di “non spettanti” quei crediti d’imposta che non difettano di “specifici elementi o particolari qualità”, ma per i quali non siano stati rispettati i alcuni adempimenti amministrativi minori. Per questa tipologia si prevede una sanzione fissa di 250 euro, sempre che il contribuente rimuova la violazione entro la presentazione della dichiarazione dei redditi
Quando si usa la sanzione da 250 euro
- Nello specifico, l’applicazione di questa sanzione è legata all’utilizzo in compensazione in difetto degli adempimenti previsti nei casi in cui: 1) gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza 2) la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima.
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in questa scheda
- Il decreto Sanzioni è in Gazzetta Ufficiale
- Cosa prevede
- Cos’è la compensazione
- Le sanzioni precedenti
- Le sanzioni attuali
- Le altre novità
- Maggiore frequenza della fattispecie “inesistenti”
- Fattispecie “non spettanti”
- Cosa viene escluso dalla categoria “non spettanti”
- Quando si usa la sanzione da 250 euro
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