Fisco, le prossime scadenze di agosto dopo la pausa estiva: ecco quali sono

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Sono numerose le date da ricordare nella seconda metà del mese, una volta conclusa la sospensione estiva per i termini relativi a dichiarazioni e pagamenti con modello F24. Ben 119 gli appuntamenti in programma il 20 agosto, dove si va da liquidazione e versamento Iva mensile ai contributi Inps per la gestione separata dei collaboratori.

 

Altri appuntamenti sono invece in programma il 26 agosto, scadenza della prestazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni; il 30 agosto, ultimo giorno per la Dichiarazione dei redditi soggetti ISA; e infine il 31 agosto, quando va trasmessa telematicamente la dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati.

Quello che devi sapere

Le scadenze di agosto

  • Un pieno di scadenze e versamenti il 20 agosto, al termine della sospensione estiva degli appuntamenti con il Fisco. Si prospettano giorni caldi per chi deve pagare, una volta superata la pausa di Ferragosto

 

Per approfondire:

Anche il Fisco va in ferie, gli atti con invio fermi fino al 31 agosto: tutte le eccezioni

La sospensione e il giorno da “bollino rosso” per il Fisco

  • Dal 1° al 20 agosto, infatti, i termini relativi a dichiarazioni e pagamenti con modello F24 sono sospesi e differiti automaticamente al termine della pausa senza l’applicazione di sanzioni. La giornata di martedì 20 agosto è da considerarsi da bollino rosso per i pagamenti, visto che ne sono programmati ben 119

Le scadenze del 20 agosto/1

  • I contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (REDDITI / IRAP / IVA) che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento delle imposte entro il 1° luglio 2024, devono versare la 3° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 0,50%
  • Per i soggetti che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 ed effettuato il primo versamento entro il 31 luglio, si tratta della 2° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%. In questo caso l’importo da rateizzare doveva essere preventivamente maggiorato dello 0,40%

Le scadenze del 20 agosto/2

  • Entro il 20 agosto tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi per collaboratori occasionali con redditi superiori a 5mila euro annui; venditori porta a porta; rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; assegnisti e dottorandi di ricerca; soci-amministratori di società per i quali sussiste l'obbligo contributivo, devono versare i contributi previdenziali sugli stipendi corrisposti nel mese precedente. Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate, il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore

Le scadenze del 20 agosto/3

  • Sempre entro il 20 agosto i soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche

Le scadenze del 20 agosto/4

  • Sempre il 20 agosto i contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di luglio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6007- Versamento Iva mensile luglio

Le scadenze del 20 agosto/5

  • Il 20 agosto scade anche il versamento dell’Iva trimestrale, relativa al 1° trimestre 2024, maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice tributo: 6032 - Versamento IVA trimestrale - 2° trimestre. Per alcune categorie di contribuenti (distributori di carburanti; autotrasportatori di merci conto terzi; esercenti attività di servizi al pubblico; esercenti arti e professioni sanitarie) è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l’applicazione degli interessi dell’1%

La scadenza del 26 agosto

Il 26 agosto è in programma la presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi:

  • delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
  • delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater);
  • relativi alle operazioni effettuate nel mese di luglio 2024, per i soggetti Iva con obbligo mensile

Le scadenze del 30 agosto

Il 30 agosto, invece, sono in programma due scadenze:

  • La prima riguarda i contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (REDDITI / IRAP / IVA), che devono effettuare il versamento in unica soluzione o come 1° rata, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza applicazione degli interessi
  • La seconda, invece, riguarda i contribuenti IVA soggetti ISA che usufruiscono della proroga, che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2024 e hanno scelto di pagare il saldo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2023 avvalendosi della facoltà di effettuare i versamenti entro il 30 agosto 2024: devono versare in unica soluzione o come 1° rata il saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale senza applicazione degli interessi. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche

La scadenza del 31 agosto

  • Entro il 31 agosto va trasmessa telematicamente la dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. La Dichiarazione Iva Ioss è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente

 

Per approfondire:

Fisco, da proroga rata rottamazione a concordato soft per start-up: le ultime novità