Anche il Fisco va in ferie, gli atti con invio fermi fino al 31 agosto: tutte le eccezioni
Economia
Introduzione
Come previsto dal Decreto Adempimenti, da oggi scatta la pausa estiva che sospende gli invii da parte dell'Agenzia delle Entrate relativi ad una serie di comunicazioni: controlli automatizzati o formali, liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e lettere per l’adempimento spontaneo.
Dal provvedimento sono esclusi gli atti indifferibili,le notifiche su notizie di reato o avvisi destinati a soggetti che partecipano a procedura concorsuale. La seconda pausa scatterà dal 1° al 31 dicembre. Ecco le nuove scadenze da segnare
Quello che devi sapere
Fisco, scatta la pausa estiva
- L'inizio di questo mese porta novità ai contribuenti in tema di comunicazioni fiscali. Come previsto dal Decreto Adempimenti, approvato dal governo a fine 2023, ad agosto scatta la prima delle due pause programmate nel corso dell'anno su alcune tipologie di atti elaborati dall'Agenzia delle Entrate. Ecco quali
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Cosa prevede il decreto
- Secondo quanto previsto dall'articolo 10 del Decreto legislativo 1/2024, nei mesi di agosto e dicembre è prevista una sospensione temporanea per le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative ai controlli automatizzati o formali, alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e alle lettere per l'adempimento spontaneo
Gli atti sospesi
Nel dettaglio, la circolare precisa gli atti per cui è prevista la sospensione:
- Comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agli articoli 36-bis83 del DPR n. 600 del 1973 e 54- bis84 del DPR n. 633 del 1972 (lettera a)
- Comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 197385 (lettera b);
- Comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 200486 (lettera c)
- Lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”), di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 19087 (lettera d)
I periodi di pausa
- L'Agenzia, nella circolare n.9/2024, ha specificato che la sospensione estiva riguarda il periodo 1°-31 agosto, mentre quella di fine anno sarà dal 1° al 31 dicembre. Durante la pausa dalle comunicazioni le Entrate non potranno inviare atti anche se già elaborati o emessi
Le eccezioni/1
- La "tregua" estiva non si applica nei casi di indifferibilità e urgenza che richiedono una deroga all'ordinario regime di sospensione. Come riporta l'Agenzia delle Entrate, la pausa decade quando sussistono pericoli per la riscossione, inclusi i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme
Le eccezioni/2
- In secondo luogo, dalla sospensione di agosto è escluso l'invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale
Le eccezioni/3
- L'Agenzia delle Entrate è inoltre autorizzata ad inviare comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo
30 giorni di stop ai pagamenti
Il calendario sulle comunicazioni fiscali previsto dal Dl Adempimenti si aggiunge a quello in vigore dal 2016 sui pagamenti nel periodo estivo. Come stabilito dall'articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge n. 193 del 2016 tra il 1° agosto e il 4 settembre sono sospesi i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle seguenti somme:
- Dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui agli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972;
- Dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973;
- Derivanti dalla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004
I casi di differimento
- Nel caso in cui l'Agenzia, ravvisando condizioni di indifferibilità, invii tra il 1° e il 31 agosto una comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatizzato effettuato sul modello dichiarativo, il termine dei 30 giorni per il pagamento inizierà a decorrere dal 5 settembre e non dalla data di ricezione dell'atto stesso
No sospensione invio documenti
- L'articolo 10 del Decreto Adempimenti conferma inoltre che la pausa dell’invio degli atti da parte dell’Agenzia delle Entrate ad agosto non incide sulla sospensione, relativa al periodo 1° agosto-4 settembre, dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti da parte della stessa Agenzia oppure da altri enti impositori
Rottamazione quater
- Sempre in materia fiscale, il consiglio dei ministri ha prorogato al 15 settembre la scadenza della quinta rata per la rottamazione quater. Con lo slittamento previsto dal decreto correttivo, i contribuenti avranno tempo di fatto fino al 20 settembre grazie ai 5 giorni di tolleranza, periodo nel quale il versamento viene considerato tempestivo.
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