Anche il Fisco va in ferie, gli atti con invio fermi fino al 31 agosto: tutte le eccezioni

Economia
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Introduzione

Come previsto dal Decreto Adempimenti, da oggi scatta la pausa estiva che sospende gli invii da parte dell'Agenzia delle Entrate relativi ad una serie di comunicazioni: controlli automatizzati o formali, liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e lettere per l’adempimento spontaneo.

 

Dal provvedimento sono esclusi gli atti indifferibili,le notifiche su notizie di reato o avvisi destinati a soggetti che partecipano a procedura concorsuale. La seconda pausa scatterà dal 1° al 31 dicembre. Ecco le nuove scadenze da segnare

Quello che devi sapere

Fisco, scatta la pausa estiva

  • L'inizio di questo mese porta novità ai contribuenti in tema di comunicazioni fiscali. Come previsto dal Decreto Adempimenti, approvato dal governo a fine 2023, ad agosto scatta la prima delle due pause programmate nel corso dell'anno su alcune tipologie di atti elaborati dall'Agenzia delle Entrate. Ecco quali

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Fisco, scatta la pausa estiva

Cosa prevede il decreto

  • Secondo quanto previsto dall'articolo 10 del Decreto legislativo 1/2024, nei mesi di agosto e dicembre è prevista una sospensione temporanea per le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative ai controlli automatizzati o formali, alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e alle lettere per l'adempimento spontaneo

Gli atti sospesi

Nel dettaglio, la circolare precisa gli atti per cui è prevista la sospensione:

  • Comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agli articoli 36-bis83 del DPR n. 600 del 1973 e 54- bis84 del DPR n. 633 del 1972 (lettera a)
  • Comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 197385 (lettera b);
  • Comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 200486 (lettera c)
  • Lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”), di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 19087 (lettera d)

I periodi di pausa

  • L'Agenzia, nella circolare n.9/2024, ha specificato che la sospensione estiva riguarda il periodo 1°-31 agosto, mentre quella di fine anno sarà dal 1° al 31 dicembre. Durante la pausa dalle comunicazioni le Entrate non potranno inviare atti anche se già elaborati o emessi

Le eccezioni/1

  • La "tregua" estiva non si applica nei casi di indifferibilità e urgenza che richiedono una deroga all'ordinario regime di sospensione. Come riporta l'Agenzia delle Entrate, la pausa decade quando sussistono pericoli per la riscossione, inclusi i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme

Le eccezioni/2

  • In secondo luogo, dalla sospensione di agosto è escluso l'invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale

Le eccezioni/3

  • L'Agenzia delle Entrate è inoltre autorizzata ad inviare comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo

30 giorni di stop ai pagamenti

Il calendario sulle comunicazioni fiscali previsto dal Dl Adempimenti si aggiunge a quello in vigore dal 2016 sui pagamenti nel periodo estivo. Come stabilito dall'articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge n. 193 del 2016 tra il 1° agosto e il 4 settembre sono sospesi i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle seguenti somme:

 

  • Dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui agli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972;
  • Dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973;
  • Derivanti dalla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004

I casi di differimento

  • Nel caso in cui l'Agenzia, ravvisando condizioni di indifferibilità, invii tra il 1° e il 31 agosto una comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatizzato effettuato sul modello dichiarativo, il termine dei 30 giorni per il pagamento inizierà a decorrere dal 5 settembre e non dalla data di ricezione dell'atto stesso

No sospensione invio documenti

  • L'articolo 10 del Decreto Adempimenti conferma inoltre che la pausa dell’invio degli atti da parte dell’Agenzia delle Entrate ad agosto non incide sulla sospensione, relativa al periodo 1° agosto-4 settembre, dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti da parte della stessa Agenzia oppure da altri enti impositori

Rottamazione quater

  • Sempre in materia fiscale, il consiglio dei ministri ha prorogato al 15 settembre la scadenza della quinta rata per la rottamazione quater. Con lo slittamento previsto dal decreto correttivo, i contribuenti avranno tempo di fatto fino al 20 settembre grazie ai 5 giorni di tolleranza, periodo nel quale il versamento viene considerato tempestivo.

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