Introduzione
Più tempo per pagare la prossima tranche di versamenti nell'ambito della definizione agevolata, che copre tutti i carichi affidati dall’Agente della riscossione che vanno dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
È stato, infatti, prorogato il termine per il pagamento della quinta rata della "rottamazione-quater". Inizialmente fissato al 31 luglio, ora è stato spostato al 15 settembre. Questa proroga è stata preannunciata nell'ambito dell'ultimo decreto attuativo della riforma fiscale approvato dal Consiglio dei ministri di venerdì 26 luglio. Fonti di governo hanno spiegato che il Cdm ha approvato in via definitiva il decreto legislativo con le “disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”, il cui sesto articolo “differisce al 15 settembre 2024 il termine di pagamento della rata della rottamazione-quater con scadenza al 31 luglio 2024". Ma quali sono i debiti agevolabili? E come pagarli?
Quello che devi sapere
Vantaggi del rinvio
Grazie al rinvio, i contribuenti avranno tempo fino al 20 settembre per effettuare il pagamento, approfittando dei cinque giorni di tolleranza previsti per il versamento, senza incorrere in sanzioni e maggiorazione e senza che il ritardo comporti la decadenza della procedura di regolarizzazione
Le cartelle interessate
Lo slittamento della rata riguarda i contribuenti che hanno deciso di aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta rottamazione-quater
Vantaggi per i contribuenti
Per chi ha i conti non in ordine, la rottamazione-quater rappresenta un'opportunità vantaggiosa: prevede la possibilità di pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da versare le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio
Le sanzioni amministrative e le violazioni del Codice della strada
La situazione è leggermente diversa per i debiti relativi a sanzioni per violazioni del Codice della strada e altre sanzioni amministrative (non relative a violazioni tributarie o obblighi contributivi e previdenziali). In questi casi l’accesso alla misura agevolativa prevede che non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio
I debiti agevolati
La rottamazione-quater include tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022. Ciò comprende:
• Cartelle non ancora notificate;
• Carichi oggetto di rateizzazione o sospensione;
• Carichi già sottoposti a precedenti misure agevolative (come "Rottamazione" o "Saldo e Stralcio"), anche se decaduti per mancato o insufficiente pagamento di una rata del piano precedente
I debiti non agevolabili
Non rientrano invece nel beneficio della Rottamazione-quater, oltre ai carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022, quelli relativi a:
• Le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
• I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
• Le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
• Le “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione
• Le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento
Le scadenze
Per aderire alla rottamazione era prevista la possibilità di dividere il pagamento delle somme dovute in un massimo di 18 rate (5 anni) di cui le prime due da versare nel 2023, le altre da saldare invece il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio (ora slittata a settembre) e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024. In caso di mancato pagamento, pagamento oltre il termine o parziale, si perdono i benefici della misura e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute
L’importo delle rate
Una copia della Comunicazione delle somme dovute, contenente il piano di pagamento e i moduli, è disponibile nell’area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Può essere richiesta anche senza credenziali, compilando un form dedicato e allegando i documenti di riconoscimento. Le prime due rate dovevano essere pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece di pari importo. Dal primo novembre 2023 si applicano interessi al tasso del 2% annuo
Modalità di pagamento
Per pagare i moduli allegati alla Comunicazione, si può utilizzare il servizio "Paga online" sul sito dell'Agenzia, oppure i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di altri operatori aderenti. È anche possibile richiedere la domiciliazione bancaria o pagare presso banche, Poste, ricevitorie e tabaccai utilizzando i moduli di pagamento allegati alla "Comunicazione delle somme dovute". Sono disponibili, su appuntamento, anche gli sportelli del Fisco