Bonus prima casa under 36, le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate sugli atti del 2024

Economia
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Introduzione

L'ente di riscossione, in una circolare, ha fornito i chiarimenti operativi sull'agevolazione destinata all'acquisto di un'abitazione da parte di giovani con Isee annuo non superiore ai 40mila euro. Per gli atti stipulati prima dell'entrata in vigore della proroga al 31 dicembre 2024, è possibile dimostrare il rispetto dei requisiti se, anche in data successiva, si è in possesso di un Isee in corso di validità che fa riferimento allo stesso nucleo familiare in essere alla data di stipula dell'atto. Per gli atti stipulati nei primi due mesi di quest'anno il credito d'imposta viene riconosciuto d'importo pari alle imposte pagate in eccesso. Occorre tuttavia presentare una dichiarazione integrativa al notaio. Ecco cosa c'è da sapere

Quello che devi sapere

Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

  • Novità in arrivo per i contribuenti con meno di 36 anni che hanno acquistato la prima abitazione. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.14/E, ha fornito indicazioni operative per richiedere l'agevolazione alla luce delle disposizioni previste dal decreto Milleproroghe, approvato a inizio anno
  • Per approfondire: Mutui prima casa under 36, come cambiano i benefici nel 2024

A cosa serve l'agevolazione

  • Prorogata al 31 dicembre di quest'anno, l'agevolazione mira a favorire l'acquisto dell'abitazione da parte delle persone più giovani e con Isee non superiore a 40mila euro, che hanno registrato il contratto preliminare entro il 31 dicembre 2023

Atti stipulati prima della proroga

  • Secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate, per gli atti stipulati prima dalla proroga è possibile dimostrare il rispetto dei requisiti se, anche in data successiva, si è in possesso di un Isee in corso di validità nel 2024 che fa riferimento allo stesso nucleo familiare alla data di stipula

Atti stipulati ad inizio 2024

  • Quanto agli atti definitivi stipulati tra il 1° gennaio 2024 e l'entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe (29 febbraio 2024), la circolare ricorda che è riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile nel 2025, d'importo pari alle imposte pagate in eccesso

In cosa consiste il bonus

  • L'agevolazione prevede diversi vantaggi, che si estendono anche all'acquisto delle pertinenze dell'abitazione principale. In primo luogo, è prevista l'esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. In caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta di acquisto

L'agevolazione sui finanziamenti

  • Le agevolazioni si estendono anche ai finanziamenti collegati all'acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell'immobile. Non è dovuta l'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative

Come dimostrare il requisito

  • Per gli atti stipulati nei primi mesi del 2024 è possibile beneficiare del credito di imposta presentando al notaio una dichiarazione, con un atto integrativo, in cui il contribuente manifesta la volontà di avvalersi del contributo e dichiara di essere in possesso dei requisiti. L'atto integrativo potrà essere stipulato anche dopo il 31 dicembre 2024 entro il termine di utilizzo del credito d'imposta stesso

Il credito in caso di riacquisto

  • La circolare dell'Agenzia delle Entrate fornisce inoltre istruzioni per beneficiare del credito d'imposta in caso di riacquisto, affrontando il tema con alcuni esempi a seconda che l'atto di acquisto sia soggetto a imposta di registro o a Iva

Validità dell'Isee

  • Per fruire dell'agevolazione “under 36”, l’Agenzia delle Entrate nella circolare 12/E/2021 aveva stabilito che è necessario avere già chiesto l'Isee alla data del rogito notarile. In particolare nel documento era precisato che “atteso che la sussistenza del requisito Isee deve riscontrarsi alla data di stipula del contratto, si ritiene che non sia possibile per un contribuente ottenere un Isee che abbia una validità 'retroattiva', rilasciato sulla base di una Dsu (dichiarazione sostitutiva unica) presentata in una data successiva a quella dell'atto”

La Dsu

  • Il contribuente doveva essere quindi “in possesso di un Isee in corso di validità alla data del rogito e, pertanto, tale documento dovrà essere stato richiesto in un momento necessariamente antecedente alla stipula dello stesso, mediante la presentazione della relativa Dsu in data anteriore (o almeno contestuale) all'atto”

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

  • La nuova circolare, invece, precisa che il requisito dell’Isee non superiore a 40mila euro annui “deve sussistere al momento della stipula del contratto definitivo”, ma se gli atti sono stati stipulati prima dell’entrata in vigore della proroga il contribuente può dimostrare a posteriori il rispetto del requisito: “Laddove il contribuente, alla data di stipula del rogito, non fosse munito di certificazione Isee in corso di validità, lo stesso può dimostrare il rispetto dei requisiti qualora, anche successivamente a tale data, sia in possesso di una certificazione Isee in corso di validità nell’anno 2024 riferita allo stesso nucleo familiare in essere alla data di stipula dell’atto. Con riferimento, invece, ai contratti definitivi stipulati a decorrere dal 1° marzo 2024 (quindi dopo l’entrata in vigore della norma, ndr), relativamente alle modalità di attestazione dell’Isee, si rinvia a quanto chiarito con la circolare n. 12/E del 2021"

  • La circolare

Il calcolo dell'Isee

  • L’Isee viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare

Altri requisiti

  • Oltre ai requisiti già citati, per ottenere il bonus prima casa occorre stabilire la residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune dell’immobile; dichiarare di non essere titolare dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dell’immobile da acquistare. Serve dichiarare, infine, di non essere titolare su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato con le stesse agevolazioni.
  • Per approfondire: Bonus casa under 36, per l’agevolazione serve presentare l’Isee al rogito