Il governo vorrebbe assegnare il 49% di PagoPA alle Poste. La procedura non piace all’Antitrust che reclama "condizioni di trasparenza e non discriminazione a garanzia del mercato"
“La norma contenuta nel decreto Pnrr che riguarda PagoPA presenta alcune criticità concorrenziali". Lo rileva l'Antitrust , scrive La Repubblica. L’articolo 20 del decreto prevede l'ingresso dell'Istituto Poligrafico della Zecca fino al 51% e per la restante parte ( il 49%) di Poste Italiane nel capitale di PagoPA. Un progetto del governo che non piace all’autorità garante della concorrenza e del mercato. “In una prospettiva di garanzia del mercato e dei diritti degli operatori potenzialmente interessati” dichiara l’Antitrust “l'individuazione del cessionario della quota del 49% dovrebbe avvenire ad esito di un'asta competitiva o comunque di una procedura che valuti e metta a confronto più manifestazioni di interesse".
Criticità concorrenziali
"L'Autorità ritiene che la norma di legge presenti alcune criticità concorrenziali sia su un piano generale, con riferimento alla modalità seguita per la cessione al mercato della società pubblica, sia per le specifiche caratteristiche del soggetto cessionario individuato dal legislatore", si legge nella memoria firmata dal presidente Roberto Rustichelli. "PagoPA si pone quale nodo pubblico dei pagamenti digitali e gode di un significativo “non replicabile” vantaggio rispetto a qualunque altra piattaforma venisse costituita dai privati" spiega l'Antitrust, osservando che "l'articolo 20 del decreto-legge, nella misura in cui dispone l'ingresso nel capitale della società pubblica di un operatore di mercato, comporta l'attribuzione in via diretta anche a detto operatore - scelto ad libitum dal legislatore - del privilegio riconosciuto alla piattaforma, con conseguente partecipazione dello stesso alla (relativa) quota di profitti”.
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Indispensabili modalità trasparenti e non discriminatorie
"Alla luce delle considerazioni svolte - conclude l'Antitrust - si chiede al legislatore di voler valutare modalità alternative a quella prevista dalla norma che siano idonee ad individuare secondo procedure trasparenti e non discriminatorie un soggetto qualificato, prevedendo altresì adeguati presidi a garanzia della sua neutralità". In ogni caso, precisa l'Authority, le "operazioni che prevedano la modifica del controllo societario come quella prevista dall'articolo 20 soggiacciono alla disciplina in materia di concentrazioni e devono essere sottoposte al controllo preventivo dell'autorità antitrust competente".