Si sblocca il bonus mamme lavoratrici, come fare richiesta: ecco le istruzioni Inps
L'esonero contributivo destinato alle madri con tre figli a carico - fino al 18esimo anno del più giovane - è valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Mentre per quelle con due figli a carico, fino al decimo anno di età del più piccolo, in via sperimentale è valido per il solo 2024. La mensilità di gennaio, non corrisposta perché mancavano ancora le indicazioni operative, verrà recuperata con quelle successive
- Arrivano le istruzioni operative dell’Inps che di fatto sbloccano il bonus per le mamme lavoratrici introdotto dall’ultima Legge di Bilancio. L’Istituto chiarisce nella circolare n.27/2024 che l’importo spettante sarà pagato anche per la mensilità di gennaio, finora non corrisposto perché appunto in assenza delle indicazioni operative
- La misura, ricorda l’Inps, si sostanzia come esonero dalla contribuzione previdenziale a carico delle donne lavoratrici (9,19% della retribuzione), che abbiano almeno tre figli a carico, di età fino a 18 anni. Può arrivare al massimo a 3mila euro
- Il bonus copre il periodo che va dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2026: l’esonero riferito al primo mese del 2024 che non è mai arrivato sarà recuperato insieme a quelli delle successive mensilità
- Solo per il 2024, in via sperimentale, l’aiuto interessa anche le mamme lavoratrici con due figli, ma solo “fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo”
- Le madri che hanno accesso al beneficio sono le lavoratrici con contratto di lavoro dipendente - nel pubblico o nel privato - a tempo indeterminato, escludendo però i rapporti di lavoro domestico. A loro si applica l’esonero del 100% della quota dei contributi “per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti” che di norma sono a carico delle lavoratrici
- La soglia massima di esonero della contribuzione, riferita al periodo di paga mensile è di 250 euro (3mila diviso 12). Per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, la soglia "va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (250 diviso 31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo"
- Nella circolare dell'Inps si legge che "al fine di agevolare l’accesso alla misura in trattazione", le lavoratrici "possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli". I datori di lavoro possono, conseguentemente, "esporre nelle denunce retributive l’esonero spettante alla lavoratrice" secondo le indicazioni dell'Inps
- Le denunce compilate dal datore di lavoro con i codici fiscali di due o tre figli - "qualora la lavoratrice sia madre di più di tre figli è sufficiente indicare tre codici fiscali, comprendendo il codice fiscale del figlio più piccolo" - consentono all’Inps di fare i suoi controlli e, se dovessero risultare "non veritieri", di provvedere tempestivamente al disconoscimento della misura di esonero
- Resta fermo che, se la lavoratrice volesse comunicare direttamente all’Istituto le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, "tale possibilità è consentita mediante predisposizione di un apposito applicativo che la lavoratrice può compilare inserendo i codici fiscali dei figli". Un apposito messaggio dell'Inps avviserà quando sarà possibile farlo
- L'Istituto di previdenza specifica poi che, sia nel caso di madri con tre figli che di madri con due figli, "il requisito si intende soddisfatto al momento della nascita" dell'ultimo bambino