
Imu, l’acconto per il 2023 scade il 16 giugno: come funziona e cosa sapere
Tra pochi giorni scade la prima rata del pagamento dovuto ai Comuni per le case nelle quali non è stata stabilita la residenza. Presenti la riduzione al 25% per gli immobili affittati a canone concordato e del 50% per quelli concessi in comodato gratuito. È inoltre possibile l’esenzione nel caso in cui ci sia un’occupazione abusiva, a patto che sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria, e per gli abitanti dell’Emilia-Romagna colpiti di recente dall’alluvione

La scadenza del 16 giugno si avvicina: entro questa data bisognerà pagare l’acconto 2023 dell’Imu. È confermata l’esenzione per le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle di lusso. Resta inoltre in vigore anche la riduzione del 25% dell’Imu per gli immobili affittati a “canone concordato”
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LE NOVITÀ 2023 – Le novità di quest’anno riguardano soprattutto l’esenzione per gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili, a condizione che sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per violazione di domicilio o sia iniziata l’azione giudiziaria penale, e il rinvio fino al 31 agosto 2023 del pagamento per coloro che si trovano in Emilia-Romagna, nelle aree colpite dalla recente alluvione
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COME FUNZIONA - L’imposta municipale sugli immobili va pagata in due rate: entro il 16 giugno si versa l’acconto del 50%, mentre la parte restante va versata entro il prossimo 18 dicembre. Per l’acconto il conteggio è semplice: se non ci sono state variazioni nella consistenza immobiliare basta sommare l’Imu pagata nel 2022 tra acconto e saldo e versare il 50% di tale importo, per ciascuna tipologia di immobili con il relativo codice. In caso di variazioni, è opportuno tenere conto della situazione attuale, applicando per l’acconto ancora l’aliquota del 2022
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CHI LA DEVE VERSARE – Devono versare l’Imu tutti i proprietari di immobili situati in Italia e i titolari di un diritto reale di godimento, come l’usufruttuario o chi ha un diritto d’abitazione, di uso, enfiteusi e superficie. In caso di separazione o divorzio, obbligato al versamento è il coniuge assegnatario dell’immobile, anche se non proprietario, ma in genere ha l’esenzione se la casa è assegnata con provvedimento del giudice e se vi dimora abitualmente e risiede anagraficamente
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ANCHE CAMPI AGRICOLI E FABBRICATI - L’Imu si versa anche per uffici, negozi, depositi, capannoni, altri immobili commerciali e industriali e per le aree fabbricabili (conta il valore commerciale al 1° gennaio 2023) da chiunque posseduti. L’Imu riguarda anche i terreni agricoli, anche se incolti, inclusi gli orticelli. Sono esclusi i terreni, da chiunque posseduti, se ubicati nei Comuni classificati come montani o di collina
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COME SI PAGA – L’Imu si può pagare tramite versamento con il modello F24 o tramite bollettino postale. È preferibile l’uso del F24 per compensare l’Imu con eventuali crediti fiscali o contributivi. Inoltre, con un unico modello, si può versare l’imposta dovuta in più Comuni. Il pagamento viene arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se superiore

LA CASA DI LUSSO – L’Imu non è dovuta sull’abitazione principale e relative pertinenze: la propria residenza si può dimostrare attraverso le relative utenze, come luce e gas. Non è più necessario che anche i componenti del nucleo familiare risiedano nella stessa casa. Attenzione però agli immobili di lusso: l’Imu rimane comunque dovuta sulle abitazioni principali di maggior pregio, ossia accatastate con categoria A/1 (immobili signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi)

IN CASO DI SEPARAZIONE – Oltre che per l’abitazione principale l’esenzione dall’Imposta municipale sugli immobili è prevista per legge anche quando l’abitazione familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, anche se non è proprietario, con provvedimento del giudice in relazione a separazione, divorzio o anche in assenza di rapporto coniugale

CASE CHE APPARTENGONO AD ANZIANI E DISABILI - I comuni possono esentare da Imu l’immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso non risulti locato

IL COMODATO D’USO – È inoltre possibile avvalersi di una riduzione del 50% soltanto per le case concesse in comodato d’uso gratuito dai genitori ai figli. Sono presenti però delle condizioni stringenti: il comodante deve risiedere nel Comune dell’immobile dato in locazione; il comodatario deve stabilire lì la propria abitazione principale; il comodante non deve avere altri immobili in Italia oltre alla propria casa e a quella data in comodato e infine il contratto va registrato (con imposta di registro di 200 euro), infrazione sanabile con ravvedimento operoso
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