
Cessione del credito, ecco i correttivi per edilizia libera e barriere architettoniche
Si inizia a sciogliere qualche nodo sulle questioni rimaste aperte dall'entrata in vigore del decreto con cui, lo scorso febbraio, il governo ha deciso per lo stop ai meccanismi di sconto in fattura e cessione del credito. La commissione Finanze alla Camera ha stabilito che, nei casi di edilizia libera, per rientrare tra i beneficiari della cessione si guarderà non alla data di inizio dei lavori ma a quella in cui è stato pagato l’acconto

Inizia a sciogliersi qualche nodo rimasto aperto sulla questione bonus edilizi. La commissione Finanze alla Camera, lo scorso 23 marzo, ha approvato un piccolo pacchetto di emendamenti che intervengono sugli interventi per caldaie e infissi (la cosiddetta edilizia libera) e sugli sconti sulle barriere architettoniche. Il testo del decreto Superbonus rivisto dovrebbe approvare in Aula mercoledì 29, per poi essere approvato entro il 17 aprile
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EDILIZIA LIBERA – Il decreto con cui il governo, lo scorso febbraio, ha previsto lo stop ai meccanismi di cessione del credito e sconto in fattura prevedeva che, nei casi di edilizia libera, si sarebbe potuto continuare a usufruire di queste modalità soltanto nel caso di lavori iniziati entro il 16 febbraio. Restavano esclusi tutti gli altri, anche se ad esempio erano già stati ordinati i materiali necessari
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La commissione Finanze, per risolvere il problema, ha stabilito che per rientrare ancora tra i beneficiari della cessione del credito si dovrà guardare non alla data di inizio dei lavori ma a quella in cui è stato pagato l’acconto, che deve però sempre essere arrivato entro il 16 febbraio
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Come spiega Il Sole 24 Ore, c’è la possibilità di far valere il diritto alla cessione anche senza bonifico, purché esista un accordo la cui esistenza sia attestata e confermata da cedente e cessionario, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
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Per lo sconto in fattura, la novità è che viene eliminata la richiesta di aver registrato un contratto preliminare di acquisto entro il 16 febbraio. Farà invece fede il giorno in cui è stata presentata l’istanza di titolo abilitativo per l’esecuzione degli interventi edilizi

LE CILAS – Si è poi stabilito che la modifica a una Cilas già presentata non influisce sul limite temporale del 16 febbraio. E quindi: per accedere alla cessione del credito non è un problema se una comunicazione di inizio lavori asseverata è stata presentata entro il 15 febbraio e poi modificata

BARRIERE ARCHITETTONICHE – Un'altra modifica rilevante che ha già ricevuto l’ok della commissione riguarda il bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche al 75%. Per questa agevolazione, scrive sempre Il Sole, sarà ancora aperta la possibilità di utilizzare i più vantaggiosi meccanismi di cessione del credito e sconto in fattura

GLI ALTRI EMENDAMENTI – E ancora, si è stabilito che per i cantieri di valore superiore a 516mila euro – per cui vale l’obbligo di ricevere la certificazione SOA, obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori – il limite dell’importo deve essere calcolato in riferimento a tutti i contratti di appalto e subappalto

Ancora da definire il dossier sullo sblocco dei crediti rimasti incagliati, per cui si parla di circa 19 miliardi di euro. Una probabile soluzione, come accennato dal presidente della commissione Finanze alla Camera Marco Osnato, coinvolgerebbe un meccanismo di compensanzione tramite F24
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