
Trust in Italia, come funziona con patrimonio familiare e perché è utile per proteggerlo
L’Agenzia delle Entrate ha dettato le linee guida sull’utilizzo dei trust e sulla pianificazione patrimoniale. Questo istituto, chiamato anche fondo fiduciario, serve a regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale

Con la circolare 34/E/2022 l’Agenzia delle Entrate ha dettato le linee guida interpretative sull’utilizzo dei trust e sulla pianificazione patrimoniale. Finora la diffusione di questo istituto in Italia è stata limitata a causa del pregiudizio su possibili interventi del Fisco
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Il trust, o fondo fiduciario, è un istituto che serve a regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale. Non esiste un rigido e unitario modello di trust, ma tanti possibili schemi che è possibile costruire in vista di una finalità ultima da raggiungere. I soggetti del trust sono generalmente tre: una è quella del disponente, cioè colui che promuove/istituisce il trust. La seconda è rappresentata dall’amministratore/gestore, la terza è quella del beneficiario
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Il trasferimento di beni nel fondo del trust è vincolato dal cosiddetto patto di fiducia: il disponente trasferisce l'intestazione (non la proprietà, così come è intesa nel diritto italiano) di quei beni perché vengano amministrati dall’amministratore nell'interesse dei beneficiari. Ci sono due elementi caratterizzanti il trust: un trasferimento di intestazione e l'amministrazione dei beni, che deve essere diligente e volta a favorire il beneficiario
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Riguardo ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, nel campo dell’imposizione indiretta, il Fisco abbandona il prelievo “in entrata”, confermando che l’atto di disposizione dei beni in trust sia soggetto all’imposta di registro in misura fissa. Secondo le regole del Testo Unico sulla successione, l’imposta è ora “in uscita”. L’Agenzia delle Entrate chiarisce come occorra guardare all'“attribuzione stabile”, che si verifica all’atto di attribuzione dei beni dal trustee (amministratore) al beneficiario, con atto formale o meno

Occorrerà dunque indagare la struttura giuridica e fattuale del trust, per poter identificare correttamente il momento impositivo, nonché se siano individuati o individuabili beneficiari titolari di beni o diritti in modo pieno ed esigibile, non subordinati a discrezionalità di trustee o disponente. Sempre riguardo alle successioni, il Fisco conferma che contano i rapporti sussistenti tra disponente e beneficiari al momento dell’atto di disposizione per l’applicazione delle franchigie e delle aliquote dell’imposta sulle successioni

Come spiega Il Corriere della Sera, sarà assoggettato a imposta fissa il trust con cui un padre disponga un immobile in trust, prevedendosi poi il 4%, con franchigia di 1 milione ove disponibile, al momento della successiva attribuzione stabile. Parimenti si dovrà guardare all’eventuale rapporto di parentela o affinità anche per tutte le agevolazioni disponibili, secondo le ordinarie regole tributarie

La circolare chiarisce anche alcuni temi chiave come la sorte delle imposte versate in entrata negli anni precedenti, la sostituzione dei trustee, confermando come quest’ultima ipotesi non qualifichi i presupposti impositivi, o il monitoraggio fiscale per i beni detenuti all’estero e il conseguente pagamento di Ivie ed Ivafe

Ampio spazio è dato a temi particolarmente importanti come le attribuzioni a beneficiari “senza formalità”, con i conseguenti effetti fiscali applicabili alle liberalità indirette

Sul piano delle imposte dirette il Fisco fornisce linee guida sia in ambito domestico che internazionale. La circolare sottolinea come i trust commerciali determinino sempre imponibile Ires, mentre i trust non commerciali, pur applicando l’aliquota Ires, dovranno determinare il reddito imponibile secondo le categorie dei soggetti Irpef

La circolare conferma la qualificazione di trust non residenti “paradisiaci”, allorquando l’imposizione sia inferiore alla metà di quella che sarebbe applicabile in Italia. Si conferma la linea interpretativa per cui appare opportuno contabilizzare in modo distinto il patrimonio dei trust e i redditi da esso derivanti, per altro con implicazioni che si riverberano anche ai fini dell’imposizione indiretta
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