
Il caldo può essere una ragione di sospensione o di riduzione del lavoro: l’Istituto nazionale di previdenza sociale, insieme all’Inail, ha reso note le istruzioni per le aziende che intendono avvalersi di questa possibilità. Sarà possibile richiederla anche se si ritengono eccessivi i gradi percepiti, regola valida in particolare per chi svolge lavori all’aperto come stendere il manto stradale o rifare facciate e tetti di costruzioni

Lavoro e caldo. Un binomio che si fa ancora più stretto in questo periodo segnato da intensi episodi climatici, che sono stati messi in correlazione con l’aumento dei rischi di infortunio sul lavoro
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Per questa ragione Inps e Inail hanno reso note le istruzioni per la gestione dei rischi legati al caldo eccessivo e per l’accesso alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovuta a temperature elevate
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Per le prestazioni CIGO la causale “eventi meteo” è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate
La comunicazione dell'Inps
Secondo l’Istituto nazionale di previdenza sociale si definiscono tali quelle temperature che superano i 35° centigradi. Tuttavia, anche un numero di gradi inferiore può essere considerato idoneo ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale, visto che vengono tenute in considerazione anche le temperature percepite, notoriamente più alte
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Una differenziazione valida in particolare per alcune occupazioni, come i lavori di stesura del manto stradale, il rifacimento di facciate e di tetti di costruzioni, le mansioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione e che avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali che non sopportano il forte calore
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Non è invece tenuta a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo

È infatti l’Inps a provvedere in modo autonomo ad acquisire d’ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto considerando che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, non può chiedere al cittadino atti pubblici

Per avere una consulenza completa o assistenza nella presentazione delle domande, le aziende possono rivolgersi alle sedi territoriali dell’Inps o alla Direzione centrale ammortizzatori sociali, deputata a fornire le linee di indirizzo e le istruzioni operative in materia